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Questo articolo è stato pubblicato il 20 dicembre 2013 alle ore 06:46.

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Letto il provvedimento 151663/2013, che disciplina il nuovo quadro RW (adeguato alle esigenze di semplificazione imposte dalla Commissione europea, Eu Pilot 1711/11), non si può che rimpiangere la vecchia sezione III del modulo RW.
Infatti, si dovranno indicare, tra l'altro, nel quadro RW: a) consistenze degli investimenti e delle attività estere valorizzate all'inizio di ciascun anno e al termine dello stesso; b) periodo di possesso delle attività. Inoltre si deve indicare per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi diversi da quelli di cui alla lista dell'articolo 168-bis, comma 1 del Testo unico, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta. Ma l'articolo 168 bis del Testo unico non è mai entrato in vigore e la lista non esiste. Quindi non si capisce se l'adempimento riguardi tutti i conti e libretti all'estero o solo quelli verso Paesi non inclusi nel Dm 4 settembre 1996 (white list) o solo quelli inclusi nelle black list dei paradisi fiscali di cui ai Dm 21 dicembre 2001, 23 gennaio 2002 e 4 maggio 1999). Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta. Non esiste un limite minimo d'importo. La pretesa che siano indicate i valori delle singole attività detenute all'estero all'inizio e alla fine della detenzione e il relativo periodo di possesso comporta che se un contribuente detiene un dossier molto movimentato deve valorizzare ogni acquisto o sottoscrizione e ogni vendita o rimborso e stabilire un criterio stratificazione (Lifo, Fifo, medio ponderato) nel caso in cui lo stesso titolo sia stato acquisto e venduto più volte. L'unico metodo gestibile con un foglio elettronico è il periodo di possesso medio, utilizzando il concetto di "data media di acquisto" che evoca una mostruosità dei primi del millennio: l'equalizzatore (subito soppresso, peraltro, con una semplice sentenza del Tar Lazio). È impossibile che la Commissione europea non si renda conto che è stata ripristinata, con maggiori complicazioni, la sezione III del modulo RW.
Il quadro RW si arricchisce di nuove informazioni a carico dei "titolari effettivi" di:
- partecipazioni detenute anche indirettamente in società estere (valore, percentuale di possesso da determinarsi cumulando le partecipazioni dei familiari e tenendo conto, per le partecipazioni detenute indirettamente del relativo demoltiplicatore); se le partecipazioni di cui si è titolari effettivi sono detenute (anche indirettamente) in Stati non collaborativi, invece delle partecipazioni si indicano gli investimenti sottostanti e la quota di partecipazione nella società; il patrimonio, così, risulterà sovrastimato in caso di attività estere date in garanzia di finanziamenti a società di questo tipo;
- investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente da fondazioni e trust, indipendentemente dal loro Stato di residenza (forse , anche le fondazioni e i trust italiani). Qui il titolare effettivo è individuato secondo la legge antiriciclaggio, che tra l'altro considera "titolare effettivo", nel caso in cui i beneficiari effettivi del trust non siano ancora stati individuati, la "categoria di persone" nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. È la prima volta che un adempimento dichiarativo viene imposta ad una "categoria". I trust trasparenti (si immagina anche quelli istituiti all'estero) sono obbligati a comunicare ai beneficiari i dati utili per la compilazione del modello;
- per le partecipazioni in Oicr istituiti in Stati non collaborativi si adotta lo stesso approccio look through previsto per le partecipazioni. Evidentemente, deve trattarsi di Oicr di cui si controlli almeno il 25% del patrimonio secondo la definizione fornita nel paragrafo "Ambito soggettivo" del provvedimento.
Gli Stati non collaborativi sono definiti tenendo conto degli accordi di scambio di informazione vigenti. Si deve immaginare che si tratti degli stati che hanno in vigore con l'Italia accordi che consentono lo scambio d'informazioni (si veda il sito:
http://eoi-tax.org/jurisdictions/IT#agreements ) e quelli che la cui legge di ratifica della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988 sia entrata in vigore (v. http://www.conventions.coe.int/treaty/Commun/print/ChercheSig.asp?NT=127&CM=14&DF=&CL=ITA). Anche su questo aspetto si auspica la tempestiva pubblicazione di un lista adeguata.
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