Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 03 novembre 2011 alle ore 11:49.

My24

Ordini professionali riformati entro 12 mesi con decreto del Presidente della Repubblica. Addio definitivo ai minimi e a qualunque riferimento ai tariffari nel concordare la parcella col cliente. Infine, corsia a scorrimento veloce per le società tra professionisti, che si preparano al debutto ammettendo anche il socio di capitale – benché sempre di minoranza – ma che può svolgere non ben precisate "prestazioni tecniche".

Il capitolo "liberalizzazione delle professioni" – che ieri a tarda sera le notizie davano per confluito nel maxiemendamento appena varato da Palazzo Chigi – punta ad accorciare i tempi per adeguare gli ordinamenti alla formazione continua, all'assicurazione obbligatoria e al tirocinio.
Se l'impianto sarà confermato, non servirà più una norma ordinaria – con i tempi lunghi e incerti di Camera e Senato – per adeguare le oltre venti leggi professionali ai nuovi standard, stabiliti ad agosto con il Dl 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), come sinora paventato. Basterà un decreto del Presidente della Repubblica «emanato ai sensi della legge 400/1988» da varare «entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore» del decreto legge.

Ma non è solo questione di metodo. Il "pacchetto professioni" dovrebbe contenere anche un no secco ed inequivocabile ai tariffari, sostituendo il riferimento alle tariffe professionali contenuto nel Dl 138/2011 (articolo 3, comma 5, lettera d) e all'ammessa pattuizione dei compensi «anche in deroga alle tariffe» con un «escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali». Le tariffe resterebbero solo in caso di contenzioso o di mancato accordo scritto tra le parti.

Il provvedimento, in ogni caso, si arricchisce del tassello più legato al "fattore competizione" per gli studi. Abrogata completamente la vecchia legge 1815/1939 (e le sue successive modifiche), si spiana una corsia preferenziale per le società tra professionisti, che si preparano al debutto ammettendo anche il socio di capitale, solo con quote di minoranza, o per prestazioni tecniche. Resta fermo, tuttavia, il divieto, per questi soggetti, di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società. Ma senza prevedere alcuna "eccezione" a che siano gli Ordini stessi a decidere se aprirsi o no al capitale stesso (come più volte sollecitato, soprattutto, dagli avvocati, che nella loro riforma, in itinere alla Camera, escludono del tutto tale possibilità). In ogni caso, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale resta riservato ai soci professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi, anche differenti tra di loro e senza discriminazioni tra cittadini italiani e di altri Stati Ue.

La norma dovrebbe prevedere, poi, che siano stabiliti criteri perché l'incarico sia eseguito solo dai soci professionisti iscritti a un Albo. Mentre sarà il cliente a designare il nominativo del professionista che dovrà seguirlo. In assenza di sua preferenza scritta, il nominativo lo deciderà la società e gliello comunicherà per iscritto e preventivamente.

La norma sottolinea anche che la stessa società deve essere iscritta a un Ordine e, quindi, sottoposta, come il singolo, al relativo regime disciplinare. Toccherà, infine, alla Giustizia, di concerto con lo Sviluppo economico, fissare i regolamenti e i criteri di incompatibilità, entro sei mesi.

Si conferma cauta Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro e del Cup (il comitato unitario delle libere professioni), che non vuole commentare senza aver letto il testo. Tuttavia, Calderone aveva già espresso tutte le sue perplessità sulla possibilità che il socio non professionale potesse svolgere all'interno dello studio indecifrabili "prestazioni tecniche": In cosa si concretizzano? Il rischio è di aprire la strada ad abusi e salvaguardare società professionali che tali non sono».

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi