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Questo articolo è stato pubblicato il 26 gennaio 2014 alle ore 08:17.

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L'approvazione del decreto legge sul rientro dei capitali induce a una prima riflessione sul rapporto tra la procedura di collaborazione volontaria e la normativa antiriciclaggio. A prescindere dall'applicazione del nuovo reato di autoriciclaggio – messo provvisoriamente in stand-by dal governo – già oggi la normativa sulle segnalazioni contiene una nozione più ampia del tradizionale reato di riciclaggio che ormai ha ricompreso anche eventuali profitti derivanti da risparmio illecito di imposte.
La Cassazione ha di recente statuito che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs 74/2000) è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio su tributi, interessi e sanzioni dovuti (Sezioni Unite 18374/2013). Pertanto i professionisti e gli intermediari, ma primi fra tutti i contribuenti, che intendono intraprendere la voluntary dovranno porsi il problema della segnalazione di operazione sospetta.
I professionisti – in particolare gli avvocati – già da tempo sono alle prese con il delicato rapporto tra gli obblighi antiriciclaggio e il diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Sia la giurisprudenza europea sia quella nazionale proteggono il diritto di difesa sancendo che non può essere in alcun modo violato. Pertanto in un'attività di assistenza alla procedura di collaborazione volontaria il professionista dovrà effettuare l'adeguata verifica del cliente, ma non procedere alla segnalazione di operazione sospetta in virtù sia dell'articolo 6 Cedu sia anche dell'esimente dell'articolo 12 del Dlgs 231/07, che prevede l'esenzione per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. L'esenzione non opera quando i professionisti invece partecipano, concorrono o sono ispiratori di operazioni finanziarie (Corte Europea V sez., 6 dicembre 2012, ric.12323/11, caso Michaud c. Francia). Pertanto i professionisti che nell'immediato passato hanno prestato consulenza e pianificazione fiscale aggressiva non erano e non saranno esentati da responsabilità.
Conclusione diversa, per mancanza di una norma di garanzia generale, è invece per gli intermediari, che sarebbero obbligati a una segnalazione di operazione sospetta qualora fossero in qualche modo coinvolti con il rientro. La procedura di voluntary già prevede un'autodenuncia all'Ucifi e lo stesso ufficio dovrà comunicare all'autorità giudiziaria il corretto completamento della procedura. Pertanto anche la magistratura sarà informata dell'operazione, pur se ai soli fini dell'archiviazione del procedimento. Quindi una segnalazione di operazione sospetta sarebbe del tutto priva di rilevanza in quanto sarebbe stata già portata al vaglio degli uffici competenti. Se si vorrà evitare l'intasamento di segnalazioni inutili, sarà necessario un chiarimento dell'Uif, che potrà indicare agli intermediari i comportamenti ovvero le esenzioni in caso di segnalazione derivante da collaborazione volontaria.
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