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Questo articolo è stato pubblicato il 17 dicembre 2013 alle ore 06:45.

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Abbandono del contenzioso sulle violazioni al quadro RW, non più sanzionato. È questa la nuova linea che adotteranno gli uffici dell'agenzia delle Entrate per le cause pendenti sulle sanzioni per le attività detenute all'estero.
Le penalità applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e dichiarazione previsti con la compilazione del quadro RW sono state modificate integralmente con il Dl 97/2013, entrato in vigore il 4 settembre 2013. La nuova norma prevede, in generale, un trattamento più favorevole al contribuente, avendo ridotto o, in alcuni casi, eliminato la percentuale delle sanzioni dovute (si veda la tabella qui a fianco). L'agenzia delle Entrate, dunque, a livello centrale, ha dato precise linee guida per la gestione del contenzioso pendente in considerazione del nuovo sistema sanzionatorio.
Nella direttiva che «Il Sole 24 Ore» è in grado di anticipare, è precisato che in osservanza del principio del favor rei al contribuente vanno applicate le sanzioni più favorevoli previste, quindi, dalla nuova norma a prescindere da quando sia stata concretamente commessa la violazione. Nelle ipotesi in cui sia previsto un minimo e un massimo, la rideterminazione dovrà essere effettuata tenendo conto della gravità della violazione desunta anche dalla condotta del soggetto, che dovrà essere valutata dall'ufficio legale confrontandosi con l'ufficio accertamento.
Si pensi ad esempio a una violazione a carico di un intermediario, per la quale nella precedente formulazione della norma era prevista una sanzione del 25 per cento. Dopo la revisione, la violazione può essere punita nella misura che va dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non comunicata. L'area legale, dunque, potrà ridurre la sanzione solo dopo aver riscontrato con l'ufficio Accertamento se sia possibile applicare una sanzione inferiore.
Quando, invece, nell'atto originario era già stata irrogata la sanzione minima, gli uffici dovranno ricalcolare l'importo considerando il nuovo minimo previsto per legge. Si pensi ad una violazione legata agli obblighi di dichiarazione delle consistenze detenute all'estero. La vecchia norma prevedeva una sanzione nella misura variabile dal 10 al 50 per cento. Se l'ufficio nel primo provvedimento aveva già applicato il 10% (misura minima), ora dovrà essere rideterminata tenendo conto della nuova misura minima e quindi il 3% o il 6 % per paesi «Black list».
Gli uffici, una volta ricalcolate le sanzioni, dovranno annullare l'atto originario con un provvedimento in autotutela parziale. Successivamente, se il contribuente provvederà al pagamento di quanto rimasto pendente, l'ufficio chiederà l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Qualora, invece, il contribuente non intendesse definire il nuovo importo, il giudizio proseguirà sino alla decisione del giudice.
L'annullamento parziale dovrà essere emesso anche in sede di mediazione per le cause soggette a tale obbligo.
L'Agenzia poi, prendendo atto che alcuni adempimenti sono stati eliminati, dispone di abbandonare il contenzioso pendente. Si tratta dell'omessa o incompleta compilazione delle sezioni I e III del modulo RW della dichiarazione dei redditi, per le quali l'amministrazione ritiene possa essere applicato il cosiddetto "principio di legalità". Infatti l'articolo 3 del Dlgs 472/1997 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Nella direttiva, tuttavia, è indicato che tali comportamenti saranno adottati qualora il contribuente ne faccia richiesta in vista dell'estinzione della controversia pendente.
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La casistica
01|SANZIONI
IRROGATE
Se la sanzione è già stata irrogata ma non è divenuta definitiva, allora occorre distinguere:
- in caso di causa pendente, gli uffici procederanno in via di autotutela alla rideterminazione delle sanzioni in base alla nuova norma e quindi secondo il principio del favor rei
- se, invece, la sanzione irrogata è divenuta definitiva e riguarda adempimenti non più previsti, allora su istanza di autotutela del contribuente gli uffici procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte non ancora versata
- infine, se l'atto è divenuto definitivo e riguarda sanzioni più onerose rispetto alle nuove, allora gli uffici
non effettueranno alcuno sgravio in quanto
la sanzione irrogata secondo l'originaria previsione,
meno favorevole, rimane dovuta
02|SANZIONI
NON ANCORA IRROGATE
Se la violazione che è stata commessa dal contribuente è ancora sanzionata, si applica la nuova sanzione più favorevole che può andare dal 3% al 15% o dal 6% al 30% (nel caso di attività in Stati black list). Invece, se la violazione che è stata commessa in passato non è più sanzionata,
allora non si applica alcuna sanzione alle operazioni compiute dal contribuente

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