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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2013 alle ore 13:21.

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(Corbis)(Corbis)

Il Garante della privacy ha dato via libera a due progetti, presentati da altrettanti istituti di credito (Unicredit e Cassa di risparmio di Parma e Piacenza), per l'utilizzo dei dati biometrici dei clienti quando questi si trovano a sottoscrivere la modulistica bancaria con la firma digitale, in modo che quest'ultima risulti super-protetta. In sintesi, si tratta di ricorrere alla firma biometrica per rendere la firma digitale più sicura.

Il meccanismo
Il sistema autorizzato dal Garante prevede, infatti, che il cliente scriva più volte la propria firma su un apposito tablet. In questo modo vengono rilevate alcune caratteristiche della sottoscrizione (ritmo, velocità, pressione, accelerazione, movimento) che rappresentano dati biometrici che vengono inviati a un server ad hoc che li converte in una sequenza di caratteri. Sequenza che viene memorizzata e archiviata e che il database utilizzerà come parametro ogni volta che il cliente firmerà nuovamente.

Le due firme
Il confronto fra la nuova firma - che deve sempre essere effettuata su un tablet ad hoc - e quella custodita nel server biometrico rappresenta il primo passaggio per poi procedere all'apposizione della firma digitale. In altre parole, nel caso le due sottoscrizioni biometriche (quella contemporanea e la stringa di confronto) corrispondano, allora il cliente può procedere a firmare digitalmente il documento. Insomma, una procedura di autenticazione forte che, come hanno spiegato le banche al Garante, rende senz'altro più difficili i furti di identità e consente di identificare con rigore la clientela, in linea con gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007).

Il consenso del cliente
Il ricorso alla firma biometrica non è un obbligo, ma presuppone il consenso libero e informato del cliente. Infatti, nel caso quest'ultimo ritenga di non consegnare alla banca i propri dati biometrici, può ricorrere a sistemi alternativi di riconoscimento. Sta di fatto, tuttavia, che il sistema di acquisizione dei dati biometrici non deve rilevare, nemmeno accidentalmente, eventuali patologie del cliente e, inoltre, le informazioni acquisite devono essere cancellate in tempi brevi una volta che il cliente decida di recedere dall'utilizzo della firma biometrica.

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