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Questo articolo è stato pubblicato il 28 settembre 2013 alle ore 08:53.

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La circolare 25/E del 2013 ufficializza l'affidamento all'Ucifi del compito di sperimentare la lotta all'evasione internazionale mediante la volontary disclosure di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero. Si tratta di un percorso che deve essere considerato come un progresso verso un rapporto corretto e trasparente con la Pa, utilizzando una procedura da tempo collaudata in molti Paesi Ocse. Va subito detto che la voluntary disclosure non è un condono mascherato e neppure una sorta di scudo fiscale bis.
Non è un condono mascherato perché saranno dovute tutte le imposte evase nei periodi ancora accertabili, tenendo conto del raddoppio dei termini nel caso in cui le attività siano detenute in paradisi fiscali, e dando carico al contribuente di dimostrare, esibendo la documentazione bancaria, l'origine dei fondi per superare la presunzione che i capitali non dichiarati siano formati con redditi non assoggettati a tassazione. Non sono quindi previsti meccanismi di forfettizzazione delle imposte che nei vari condoni del passato hanno premiato l'evasione. Non si tratta di uno scudo anche perché non garantisce alcuna forma di anonimato. L'Amministrazione avrà la possibilità di monitorare anche in futuro l'impiego del denaro oggetto della disclosure.
L'idea che ispira questo nuovo procedimento è di consentire un uso delle varie forme di graduazione delle sanzioni attualmente previste dall'ordinamento, in funzione del comportamento collaborativo del contribuente riconoscendo, inoltre, le attenuazioni delle sanzioni ammesse dai vari procedimenti precontenziosi.
Le voluntary discolure sono molto onerose per i contribuenti che abbiano alimentato i conti esteri di recente, anche perché è praticamente certo che nei loro confronti si aprirà un procedimento penale e che quindi sarà lasciata alla discrezionalità del magistrato l'apprezzamento dell'atteggiamento del contribuente. Inoltre, la circostanza che, per le attività detenute in paradisi fiscali, i termini di accertamento sono raddoppiati combinata con il fatto che in caso di adesione alla contestazione deve comunque pagarsi non meno di un terzo della somma dei minimi edittali derivanti dall'omessa compilazione del modulo RW per tutti gli anni accertabili rende in certi casi la sanzione sproporzionata. Qualche valutazione più attenta dovrebbe essere anche fatta riguardo alle responsabilità del professionista che accompagna il cliente. In molti casi, poi, la voluntary disclosure è un percorso obbligato, a causa della velocità con cui le banche estere stanno adattando la loro compliance dopo l'inclusione da parte del Gafi dei reati tributari (ovunque commessi) fra quelli prodromici del riciclaggio.
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