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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2013 alle ore 06:47.

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Con le norme attuali, le alienazioni di patrimonio possono essere usate a copertura di disavanzi correnti o al finanziamento di debiti fuori bilancio solo da enti che abbiano deliberato il piano di riequilibrio pluriennale o il dissesto.
L'articolo 193 del Tuel prevedeva che per salvaguardare gli equilibri si potessero utilizzare i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili. La norma consentiva agli enti in difficoltà l'impiego, per far fronte a disavanzi, anche di tutte le entrate straordinarie da alienazioni di patrimonio disponibile. Due norme specifiche, invece, autorizzavano tutti gli enti all'impiego delle plusvalenze da alienazioni per finanziare spese correnti non ripetitive (articolo 3, comma 28, legge 350/2003) e le quote capitale di rimborso del debito (articolo 1, comma 66. legge 311/2003).
Questa facoltà ora è caduta con l'abrogazione delle due norme con l'articolo 1, commi 441 e 442 della legge 228/2012. Il comma 443 ha previsto che, in base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, i proventi da alienazioni possano essere destinati solo a copertura di spese d'investimento o a riduzione del debito. Il comma 444, integrando l'articolo 193 del Tuel, ha stabilito che i proventi della cessione di patrimonio siano utilizzabili solo per finanziare squilibri di parte capitale. Per salvaguardare gli equilibri è invece possibile modificare tariffe e aliquote dei tributi. Un ente in condizioni "normali", dunque, non può usare le alienazioni per finanziare disavanzi correnti o debiti fuori bilancio, né delle plusvalenze per spese non ripetitive o per il rimborso del debito.
Se il piano di riequilibrio è approvato dalla Corte, invece, è possibile ricorrere a mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese d'investimento (in deroga all'articolo 204, comma 1 del Tuel) e accedere al fondo di rotazione: a patto (articolo 242-bis, comma 8 lettera g) che l'ente abbia portato aliquote o tariffe al massimo, si sia impegnato ad alienare il patrimonio non indispensabile ai fini istituzionali e abbia rideterminato la dotazione organica. L'impegno alle alienazioni è un prerequisito, nel piano di riequilibrio, per ricorrere al debito e al fondo di rotazione. È quindi possibile vendere patrimonio per finanziare disavanzo corrente solo se l'ente ha intrapreso un percorso di risanamento "coatto".
Il dissesto è l'altra situazione che consente l'utilizzo del patrimonio per finanziare (anche) spese correnti, perché il commissario (articoli 252 e 255 del Tuel) può valersi delle alienazioni patrimoniali per reperire le risorse necessarie a liquidare i creditori.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 settembre 2000, n. 227 - Supplemento Ordinario , n. 162


Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PARTE II. Ordinamento finanziario e contabile - TITOLO III. Gestione del bilancio - CAPO IV. Principi di gestione e controllo di gestione


Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 settembre 2000, n. 227 - Supplemento Ordinario , n. 162


Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PARTE II. Ordinamento finanziario e contabile - TITOLO II - Programmazione e bilanci - CAPO I - Programmazione


Legge 24 dicembre 2003 , n. 350
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 2003, n. 299 - Supplemento Ordinario , n. 196


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004).

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