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Professionisti, spinta al regime forfettario: l’imposta unica…

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Fisco & Contabilità

Professionisti, spinta al regime forfettario: l’imposta unica scende al 5%

Novità in vista per i contribuenti di piccole dimensioni che hanno scelto nel 2015 il regime forfettario introdotto dalla legge 190/14. La legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) inserisce varie modifiche nella disciplina fiscale di questi soggetti. Inoltre in questo scenario va chiarito quale sia la posizione dei contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio nel 2015, o in anni precedenti.

Le condizioni di accesso
Le novità più rilevanti riguardano i forfettari. Ricordiamo che questi contribuenti adottano il regime agevolato se non superano soglie di ricavi o compensi incassati stabilite in modo differenziato per le singole categorie economiche. La caratteristica più rilevante di questo regime è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, anche essi differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota era fissata per il 2015 al 15 per cento.

I forfettari che hanno adottato il regime nel 2015 iniziando una nuova attività hanno potuto fruire di una ulteriore agevolazione consistente nell’abbattimento del reddito di un terzo (questo regime era previsto per tre anni a partire dal 2015).

L’abbattimento dell’imposta sostitutiva
Proprio su questo punto abbiamo la novità più rilevante apportata dalla legge 208: l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 ( a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

L’incremento delle soglie
Altra novità significativa per i forfettari è l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. Rispetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di 10mila euro per tutte le categorie, fatta eccezione per i professionisti, per i quali l’incremento è di 15mila euro .

Le nuove soglie sono applicabili, a nostro parere, anche nel caso di superamento della vecchia soglia nel 2015, per restare nel regime anche nel 2016: ad esempio, un professionista forfettario che nel 2015 ha incassato 20mila euro dovrebbe poter applicare il regime anche nel 2016, atteso l’innalzamento della soglia a 30mila euro.

Un tetto unico per i redditi
Una terza novità è rappresentata dalla abrogazione dell’obbligo di confrontare il reddito da lavoro dipendente ( compreso quello da pensione) con il reddito da lavoro autonomo per attestare che il secondo dei due supera il primo. Questa regola viene abrogata e sostituita con la più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente ( o da pensione) di 30mila euro per il forfettario. Il tetto non si applica se il rapporto di lavoro è cessato. Una ulteriore novità per i forfettari consiste nell’abrogazione della regola secondo cui si potevano calcolare i contributi previdenziali per Inps ( artigiani e commercianti) sul reddito effettivo e non sul minimale: ora vi è la possibilità di applicare una riduzione del 35% che compete a tutti i titolari di reddito d’impresa, esclusi i professionisti.

Il regime di vantaggio fino a scadenza
Per i contribuenti che invece hanno scelto il regime di vantaggio (articolo 27 del Dl 98/11) prima dello scorso anno non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza ( 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età). Qualche dubbio è invece sorto per coloro che hanno scelto il regime di vantaggio iniziando l’attività nel 2015 , nel senso che taluno ha sostenuto che tale regime possa essere applicato anche negli anni successivi al 2015: al riguardo si è del parere che tali soggetti possano applicare il regime fino a naturale scadenza esattamente come coloro che hanno aderito negli anni precedenti al 2015, e in questo senso depone il fatto che nell’ articolo 10 lett.12-undecies) del Dl 192/2014 è stata prevista la copertura per gli oneri, derivanti dalla proroga del regime dei minimi, per gli anni a venire fino al 2020. Chi inizia quest’anno l’attività non potrà più aderire al regime di vantaggio, ma solo scegliere tra il regime ordinario e quello forfettario applicando le aliquote del 15% o del 5% a seconda che si tratta di una nuova attività ovvero di una prosecuzione di quella svolta prima sotto altro titolo.

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