Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2014 alle ore 08:14.

My24


MILANO
Ottenuti i via libera dalle Commissioni parlamentari della Camera (Affari costituzionali , Bilancio, Lavoro, Politiche Ue, Questioni regionali) e un parere favorevole ma condizionato dalla Giustizia – che chiede interventi correttivi sull'autoriciclaggio – per il ddl sul rientro dei capitali/voluntary disclosure ricomincia la partita parlamentare.
La prossima settimana l'emendato AC 2247 tornerà alla VI Commissione (Finanze) per la discussione dei pareri pervenuti, al termine della quale, e previo un dibattito interno dalla durata non preventivabile, il relatore Giovanni Sanga verrà incaricato della trasmissione alla presidenza della Camera, finalizzata alla calendarizzazione per l'Aula.
Un percorso standard, quindi, ma dalle mille variabili e che non permette, a oggi, di prevedere quando inizierà – e soprattutto quanto durerà – la fase di prima approvazione di Montecitorio. Prima approvazione a cui dovrà seguire la seconda lettura del Senato, con il rischio potenziale di un ulteriore rinvio alla Camera. Nella migliore delle ipotesi, quindi, per la legge sul rientro dei capitali si può prevedere una gestazione fino ad autunno inoltrato, e un'operatività a cavallo della fine dell'anno.
Sul testo inviato a inizio estate alle Commissioni c'è un sostanziale accordo (si veda Il Sole 24 Ore del 3 luglio). La vera incognita resta la collocazione e soprattutto la portata del reato di autoriciclaggio. Dal punto di vista funzionale la permanenza del nuovo articolo 648–bis del Codice penale all'interno della legge sulla voluntary disclosure è assolutamente basilare: senza la "minaccia" della doppia incriminazione per l'evasore fiscale che sposta all'estero e poi reimpiega in attività finanziarie il "nero", la norma sul rientro dei capitali rischia di rimanere lettera morta. Nel progetto di legge 2247, ovviamente, chi fa la voluntary beneficia di una clausola di non punibilità per l'autoriciclaggio, in sostanza un forte "invito" al rientro che neutralizza la pena da due a otto anni prevista per i reati presupposto di origine fiscale.
Il problema è che l'autoriciclaggio è stato codificato anche nel ddl sulla Criminalità economica approvato venerdì scorso dal Cdm, nell'ambito dell'ambiziosa riforma della giustizia targata Orlando. A parte una leggera divergenza in questo testo – che in realtà ha il merito di neutralizzare il rischio di incostituzionalità della norma, richiedendo un «ulteriore vantaggio imprenditoriale o finanziario» nella condotta di ripulitura – la questione tecnico/politica è un'altra. Se l'autoriciclaggio rimanesse incardinato nel ddl criminalità, e sfilato dal rientro dei capitali, la sua partenza slitterebbe molto avanti nel tempo, disinnescando sul nascere la portata della legge sul rientro dei capitali. Se è vero che la lobby anti–autoriciclaggio resta forte e trasversale anche dentro l'emiciclo, sull'altro versante c'è l'urgente necessità di gettito – non quantificato dalla legge, ma comunque nell'ordine potenziale di miliardi di euro – e la ferma determinazione del Mef a mantenere l'integrità del testo per evidenti ragioni di efficacia e funzioanlità.
Per tornare al tema tecnico, comunque, le modifiche alla formulazione del 648–bis chieste dalla commissione Giustizia sono volte a caratterizzare il reato esclusivamente sotto il profilo dell'«ostacolo frapposto alla individuazione dei proventi illeciti da parte dell'autore del reato presupposto». Una formulazione "a imbuto"non gradita a chi attende di fare cassa, ma probabilmente l'unico modo per uscire da un rischio di incompatibilità della norma con gli standard di diritto dell'Ue e della Cedu per violazione del ne bis in idem, cioè della doppia incriminazione per un'unica condotta criminosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
A CURA DI Valerio Vallefuoco
Il quadro della procedura
01 | I SOGGETTI COINVOLTI
8 Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali)
8 Agenzia delle Entrate: l'ufficio provinciale di competenza
8 Il contribuente
8 Il professionista

02 | TIPOLOGIA DELLE TRANSAZIONI
8 Qualsiasi attività detenuta all'estero
da oltre 10 anni (prima del 1° gennaio 2003 o 2004 a seconda del caso di specie)
8 Qualsiasi attività detenuta all'estero da meno di 10 anni derivante da successione
8 Qualsiasi attività detenuta all'estero da meno di 10 anni derivante da donazione nel caso in cui il donante detenga le attività oggetto della donazione da oltre 10 anni (prima del 1° gennaio 2004)

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi