Il fotovoltaico nel mirino del Fisco. Come si calcolano rendita e imposte sugli impianti
Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici a terra sono considerati beni immobili ed è previsto il loro accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Con regole complesse e numerose eccezioni, che tendono a premiare i piccoli impianti e quelli condominiali.
di Saverio Fossati
7. Fotovoltaico/L'impianto in campagna può essere «rurale»
La circolare considera anche il caso di impianti fotovoltaici "rurali", prevedendo il loro accatastamento nella categoria D/10, a condizione che siano asserviti ad una azienda agricola «esistente» con un terreno di estensione non inferiore ai 10mila metri quadri e che la potenza dell'impianto non risulti superiore ai 200 Kw. In questi casi, l'impianto potrà essere censito come D/10 anziché D/1, purché alla dichiarazione di accatastamento si alleghi l'autocertificazione dei requisiti di ruralità su modello conforme.
Gli impianti fotovoltaici "rurali" censiti nella categoria D/10 sono esenti da Imu come previsto dal comma 708 della legge 147/13 per gli immobili rurali strumentali, mentre ai fini Tasi potranno essere soggetti al massimo all'aliquota dell'1 per mille, con possibilità per i Comuni di prevedere anche ulteriori riduzioni. Ovviamente la ruralità è garantita qualora vengano rispettate le condizioni stabilite dalla circolare dell'Agenzia 32/2009 e in particolare che il fatturato della attività agricola sia superiore a quello della produzione di energia elettrica, tariffa incentivante esclusa, ovvero che il terreno coltivato anche in comuni non confinanti sia pari ad almeno 10 ettari per 100 kw.
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