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Questo articolo è stato pubblicato il 14 maggio 2012 alle ore 06:44.

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Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta
Gli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli in Italia hanno trovato le linee guida applicative con la circolare 14/E diffusa dall'agenzia delle Entrate il 4 maggio 2012. La fonte normativa di queste agevolazioni è nella legge 238/2010 che, per contribuire allo sviluppo del Paese valorizzando le esperienze maturate dai cittadini dell'Unione europea, ha previsto benefici fiscali connessi al rimpatrio. Negli adempimenti legati a questi incentivi sono coinvolti anche i datori di lavoro dei beneficiari.
La domanda del lavoratore
Il bonus fiscale è rivolto ai lavoratori dipendenti rientrati in Italia, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 238/2010 e appartenenti alle categorie individuate dal decreto del ministero dell'Economia del 3 giugno 2011. L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini. La domanda degli interessati, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011, deve essere redatta sotto forma di autocertificazione (Dpr 445/2000) e deve contenere precise indicazioni, per consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali. Peraltro, il decreto milleproroghe 2012 (Dl 216/2011) ha ampliato fino al periodo d'imposta 2015 il periodo temporale di riferimento della maturazione dei requisiti per l'accesso al beneficio.
La richiesta che il lavoratore consegna al datore di lavoro entro tre mesi dall'assunzione deve indicare: le generalità; lo Stato di cittadinanza; il codice fiscale; la residenza attuale in Italia; la data della prima assunzione in Italia e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione; la dichiarazione di possedere, al 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal Dm del 3 giugno 2011; la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dal Dl 185/2008 e di non beneficiare del credito d'imposta previsto dalla legge 296/2006; l'impegno a comunicare l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
Gli adempimenti dei datori
Il sostituto d'imposta, a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, deve operare le ritenute fiscali sull'imponibile ridotto al 20% per le donne e al 30% per gli uomini; inoltre, a fine anno o alla cessazione del rapporto, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti - ridotto alle percentuali sopra citate - corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore, indipendentemente dalla natura a tempo indeterminato o determinato del rapporto. Il calcolo dell'imposta si fa applicando le disposizioni ordinarie del Tuir, vale a dire attribuendo le detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito, e le addizionali Irpef, determinate tenendo conto del reddito totale ridotto.

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