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Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2012 alle ore 18:37.

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Intesa raggiunta tra Regioni e Governo, in Conferenza Stato-Regioni, sullo schema di decreto per l'attuazione del credito d'imposta per favorire lavoro stabile nelle Regioni del Sud. Lo hanno reso noto il ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca e il viceministro al Lavoro Michel Martone. «Hanno diritto al credito d'imposta - ha spiegato Barca - le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiatI o molto svantaggiatì».

Ci sono 142 milioni a disposizione
Come illustrato sul Sole 24 Ore di giovedì i fondi a disposizione sono 142 milioni di euro del Fondo sociale europeo attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d'Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale. Ecco la ripartizione nelle otto Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo 4 milioni; Molise un milione; Basilicata 2 milioni; Campania 20 milioni; Calabria 20 milioni; Puglia 10 milioni; Sicilia 65 milioni; Sardegna 20 milioni.

In che consiste il beneficio
Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali, da utilizzare in compensazione. L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L'obiettivo è quello di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono. Un decreto attuativo (Economia, Lavoro e Coesione territoriale) fissa le regole

Chi è il lavoratore svantaggiato
È un lavoratore "svantaggiato"
• chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
• i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
• chi vive solo con una o più persone a carico;
• i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);
• chi è membro di una minoranza nazionale.

Chi è il lavoratore molto svantaggiato
Sono definiti "molto svantaggiati", invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Obiettivo sul bonus
Il bonus è un credito d'imposta che spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "svantaggiato" e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione per ogni lavoratore "molto svantaggiato". Per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Come si utilizza
Ogni Regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l'ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.

Quando si perde il diritto al bonus
Si perde il diritto al bonus quando:
• il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
• i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese;
• vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Nei casi di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'importo concesso, l'ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione. L'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

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