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Questo articolo è stato pubblicato il 02 settembre 2014 alle ore 12:29.

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Doppio test in azienda per i beni e i finanziamenti dei soci. I contribuenti che, nel corso del 2013, hanno assegnato beni di impresa ai soci o ricevuto dagli stessi finanziamenti e capitalizzazioni devono avviare al più presto i controlli per individuare gli eventuali obblighi di dichiarazione dei redditi in scadenza a fine settembre e quelli di comunicazione da effettuare entro il 30 ottobre.

Comunicazione dopo Unico
Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014 ha definitivamente fissato, dopo diverse modifiche, il calendario delle comunicazioni riguardanti i beni dati in uso ai soci e i finanziamenti effettuati dai soci alle società partecipate. A partire dalle comunicazioni riferite al 2013, l'invio telematico va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui, alternativamente, i beni sono stati dati (o permangono) in uso e i finanziamenti soci sono stati ricevuti dalla società partecipata. L'adempimento che scadrà il prossimo 30 ottobre deve dunque prendere le mosse dal bilancio e dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2013. Per i beni ai soci va in primo luogo rilevata l'eventuale esistenza di una differenza (negativa) tra il corrispettivo annuo addebitato dalla società relativamente al godimento del bene e il valore di mercato del godimento medesimo. Se la differenza esiste, scatta un obbligo dichiarativo (modello Unico) sia per la società, che deve considerare indeducibili le spese di gestione dei beni, sia per il socio, che deve invece evidenziare la differenza nel quadro RL come reddito diverso.

Società trasparenti
In tutti i casi in cui il bene è invece assegnato al socio a fronte di un corrispettivo (canone o rimborso spese) pari o superiore al valore normale del diritto d'uso, l'assenza di reddito per il socio fa anche decadere ogni obbligo di comunicazione. Una situazione particolare riguarda le società di persone o le Srl trasparenti (articolo 116 Tuir) per le quali il confronto (al fine di stabilire l'insorgenza o meno del doppio obbligo dichiarativo) deve effettuarsi tra corrispettivo pattuito (onere del socio) incrementato della quota di costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio utilizzatore, da un lato, e il valore normale del diritto d'uso, dall'altro. Questi dati, evidentemente, dovranno essere comunicati dalla società ai soci utilizzatori integrando la certificazione dei redditi di partecipazione. Si ipotizzi ad esempio una Srl trasparente con due soci – Tizio e Caio – al 50%, che detiene un fabbricato utilizzato gratuitamente da Tizio, a fronte di un valore normale dell'uso pari a 1.000 e con costi indeducibili per la società pari a 1.200. Il reddito della società è pari a 1.500 (già comprensivo della indeducibilità dei costi). Al socio Tizio verrà imputato un reddito di partecipazione pari a 1.250 (scomposto in cui 250 per la quota del 50% sul reddito "ordinario" di 500 e in 1.000 da imputazione tutta a suo carico della indeducibilità dei costi, come da circolare 36/E/2012), mentre a Caio un reddito di 250. Tizio non dovrà evidenziare alcun reddito da uso dei beni aziendali, essendo la quota di costi indeducibili a suo carico non inferiore al valore normale. Nessuna comunicazione dovrà inoltre essere effettuata entro il 30 ottobre da Tizio o dalla società come chiarito dalle risposte alla Faq diffuse dalle Entrate il 16 gennaio 2014.

Finanziamenti dell'anno
Per i finanziamenti soci, i controlli dovranno riguardare l'esistenza, nel corso dell'anno di imposta 2013, di nuovi apporti a titolo di prestito (mutuo) o a titolo di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura perdite), da dichiarare sempre al lordo delle somme eventualmente restituite dalla società al socio nel corso del medesimo esercizio. Ad esempio, se un socio ha effettuato un finanziamento per 15mila euro in data 10 marzo 2013 e la società ha proceduto a rimborsare integralmente la somma entro il 31 dicembre 2013 (senza dunque alcun importo in bilancio), si dovrà comunque comunicare l'apporto per 15mila euro.
La comunicazione non riguarda finanziamenti e apporti che non superano la soglia di 3.600 euro annui, limite da verificare con riferimento alle erogazioni del singolo socio, da conteggiare, come detto, al lordo di eventuali restituzioni.

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