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Questo articolo è stato pubblicato il 17 dicembre 2013 alle ore 06:46.

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La legge 97/2013 (legge europea) ha modificato varie disposizioni in tema di monitoraggio fiscale, e, segnatamente, sugli obblighi dichiarativi del quadro RW. In particolare, in conseguenza della richiesta della Commissione europea di rendere la normativa nazionale più adeguata agli obiettivi perseguiti dallo Stato, sono state abrogate le sezioni I e III del quadro RW.
Nella sezione I erano indicati i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria per importi superiori a 10mila euro; mentre la sezione III accoglieva i trasferimenti da, verso e sull'estero relativi agli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria sempre complessivamente superiori a 10mila euro nel periodo di imposta di riferimento.
In questo contesto va segnalato che gli effettivi contenuti del nuovo modello RW saranno illustrati in un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
È stata inoltre prevista la riduzione delle sanzioni per omessa o irregolare indicazione degli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali il contribuente forniva indicazioni nella sezione II del ripetuto quadro RW: la nuova sanzione varia dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (dal 6% al 30% nel caso di attività detenute in Paesi black list a fronte della precedente compresa tra il 10% e il 50 per cento.
È stata poi eliminata la sanzione accessoria della confisca in caso di violazione dell'obbligo di comunicare investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
L'intervenuta modifica del sistema sanzionatorio sugli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e, in alcuni casi, la definitiva abrogazione di determinati adempimenti comporta l'applicazione del principio del favore rei, come noto previsto anche per le sanzioni tributarie. In particolare in base al principio di legalità contenuto nell'articolo 3 del Dlgs 472/1997:
– nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;
– se la legge vigente al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica quella più favorevole al trasgressore.
Da qui nasce la direttiva delle Entrate sulla gestione dei procedimenti pendenti presso le commissioni tributarie con l'obiettivo di evitare che restino pendenti contenziosi del tutto inutili i quali, oltre a rivelarsi onerosi per il contribuente, rischiano di intasare la giustizia tributaria.
In ipotesi, infine, di atto già divenuto definitivo consegue, verosimilmente, un differente trattamento a seconda che: la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore; la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente.
Nel primo caso, il debito residuo si estingue, pur non essendo ammessa la ripetizione di quanto pagato.
Nel secondo caso, la definitività dell'atto con cui è stata irrogata la sanzione impedisce l'applicazione della nuova penalità più favorevole al contribuente.
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