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Questo articolo è stato pubblicato il 25 febbraio 2014 alle ore 06:43.

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Scudo fiscale valido anche se opposto dopo i 30 giorni. È questo il nuovo indirizzo dell'agenzia delle Entrate che fa una parziale marcia indietro rispetto a quanto sinora sostenuto, tanto da indurre gli uffici ad abbandonare le liti pendenti. Il passo indietro è messo nero su bianco tra le indicazioni impartite agli uffici periferici nella direttiva 14/2014 dell'Agenzia sulle strategie difensive per gli accertamenti da «vecchio» redditometro. La direttiva fa uno screening delle più frequenti difese adottate dai contribuenti e le conseguenti deduzioni che devono essere opposte dalle articolazioni legali dell'amministrazione.
È così precisato, ad esempio, come valutare le prove prodotte per dimostrare l'uso di terzi dei beni di proprietà del contribuente, o come vanno considerati i disinvestimenti ai fini di nuovi acquisti patrimoniali o, ancora, come si possano accogliere gli aiuti di familiari. Certamente, però, la marcia indietro sulla questione dei 30 giorni non è di poco conto.
Lo scudo fiscale (articolo 13 bis del decreto legge 78/2009) prevedeva – per i casi di opposizione da parte dei contribuenti – il beneficio della preclusione da ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto. Per l'agenzia delle Entrate (circolare 43/E del 2009) la preclusione operava solo a condizione che lo scudo fosse stato esibito entro 30 giorni dall'inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Gli uffici, in ottemperanza a questa indicazione, avevano sempre ritenuto non valida la dichiarazione di emersione esibita "tardivamente". Ne era conseguito un significativo contenzioso che, quasi sempre, aveva visto soccombente l'amministrazione.
Ora, con la nuova direttiva, l'agenzia delle Entrate ha precisato in proposito che l'individuazione di questo termine è stata necessaria al fine di evitare che gli uffici facessero inutili attività istruttorie. Tuttavia, i citati 30 giorni non rappresentano un termine perentorio, rimanendo infatti ferma la possibilità per il contribuente di far valere gli effetti preclusivi delle operazioni di emersione fino alla proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo. Gli uffici dovranno così valutare la sussistenza dei presupposti per operare anche l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto, invocando la compensazione delle spese di giudizio per la "tardività" della produzione dello scudo.
Un'altra situazione illustrata nella medesima direttiva 14/2014 concerne i documenti depositati per la prima volta solo in sede di giudizio. In base all'articolo 32 del Dpr 600/73, ciò che non è prodotto in seguito a richiesta con questionario non può essere successivamente utilizzato per la propria difesa, fatta salva l'ipotesi nella quale il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste per cause a lui non imputabili.
La direttiva, quindi, esorta gli uffici in primo luogo a valutare la fondatezza della giustificazione addotta dal ricorrente per il "ritardo" nella prova prodotta. Secondariamente dispone di effettuare una rideterminazione della pretesa solo sulla base delle notizie tardive dipendenti da impedimenti reali nei quali può essere incorso il contribuente per non produrre questi documenti.
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01
SCUDO
FISCALE
02
BENI CONCESSI
IN USO GRATUITO
A TERZI
03
BENI
STRUMENTALI
04
GLI AIUTI
DEI FAMILIARI
05
DISINVESTIMENTI
ESEGUITI
PER GLI ACQUISTI
Le indicazioni alle sedi
Il contribuente che ha aderito allo scudo fiscale ha opposto la dichiarazione di emersione solo dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, nonostante in una circolare (43/E/2009) fosse precisato che gli effetti preclusivi potevano valere solo qualora fosse stato presentato entro 30 giorni dall'apertura del controllo
Per escludere la disponibilità di un bene ai fini dell'applicazione del redditometro, il contribuente evidenzia che è stato concesso in uso gratuito a terzi
Il bene di proprietà è utilizzato nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo e risulta iscritto nel registro dei beni ammortizzabili
Il contribuente ha fatto determinati acquisti ovvero ha potuto mantenere beni "indice" grazie all'aiuto di familiari, come prestiti e donazioni. Non esiste un contratto né traccia bancaria
Per poter effettuare gli incrementi patrimoniali il contribuente ricorre a disinvestimenti di propri beni. Tuttavia, vendita e acquisto avvengono in anni diversi

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