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Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2013 alle ore 06:44.

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Dopo le modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale dalla legge 97/2013 (legge europea 2013) e il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, è stata pubblicata la circolare n. 38 che contiene ulteriori chiarimenti in materia. Le indicazioni fornite nella precedente circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 sono sostituite dalla nuove.
La prima parte della circolare si occupa degli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti e contiene ben 15 esempi per illustrare in quali casi l'obbligo di compilazione del quadro RW ricada anche sulla figura del "titolare effettivo" dell'investimento estero, nell'ambito delle più frequenti architetture societarie aventi tra i soci almeno una persona fisica residente in Italia.
Oltre alla figura del titolare effettivo, gioca un ruolo importante ai fini dichiarativi la residenza della società estera partecipata direttamente o indirettamente dalla persona fisica residente in Italia. Nel caso, infatti, delle società residenti in Stati inclusi nella white list gli obblighi dichiarativi sono ridotti, mentre nel caso di società residenti in stati non inclusi in questa lista gli obblighi sono estesi. Le cd. white list ai fini del monitoraggio fiscale sono contenute nelle due tabelle riportate a pagina 18 della circolare.
La residenza di una società in uno Stato incluso nella white list esonera la persona fisica residente dall'applicazione del meccanismo dell'approccio look through con riferimento agli investimenti (diversi dalle partecipazioni detenute in Stati black list) detenuti dalla società partecipata, obbligando invece il contribuente all'indicazione nel quadro RW del valore della partecipazione. Lo stesso discorso non vale per i trust e gli altri enti simili.
Una volta che la persona fisica italiana è considerata il titolare effettivo del trust estero, dovrà indicare nel proprio quadro Rw tutti gli investimenti detenuti dall'ente, indipendentemente dalla residenza o meno del trust in uno Stato white list, utilizzando in ogni caso l'approccio look through.
La seconda parte della circolare si occupa degli obblighi dei sostituti d'imposta. Gli intermediari finanziari saranno tenuti a effettuare una nuova ritenuta (cd. "nuova ritenuta d'ingresso") con riferimento ad alcune tipologie di redditi di capitale e diversi di fonte estera che concorrono a formare il reddito complessivo dei contribuente ai quale è applicabile la disciplina del monitoraggio.
Le novità introdotte dal legislatore prevedono che in assenza di un'autocertificazione rilasciata dal cliente al proprio istituto di credito, quest'ultimo sia tenuto a effettuare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20% del flusso finanziario in entrata. In presenza di autocertificazione, l'intermediario finanziario sarà comunque tenuto a segnalare all'amministrazione nominativo del contribuente e ammontare del flusso.

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