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Questo articolo è stato pubblicato il 10 luglio 2013 alle ore 06:46.

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Il calcolo dell'Ivie per chi possiede una casa in Francia (da ieri al 20 agosto, usufruendo della proroga estiva, si deve maggiorare la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse) è regolato dalle stesse norme applicate lo scorso anno. Si può quindi fare riferimento alla circolare 28/E del 2012.
In particolare, nella sezione XV-A del quadro RM di Unico si deve indicare: nella colonna 1, il valore dell'immobile che può, ma non deve, essere calcolato utilizzando il valore locativo abbattuto del 50% valido ai fini dell'applicazione della Tax foncière, moltiplicato per i coefficienti (160 per le abitazioni) validi ai fini Imu (si veda l'allegato 2 alla circolare 28//E). Se inferiore, si può però utilizzare il costo risultante dall'atto d'acquisto o in mancanza il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare (o alla data di alienazione dell'immobile se avvenuta in corso d'anno). Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale; nella colonna 2 e 3, la quota e il periodo di possesso; nella colonna 4 l'imposta che è dello 0,76% del valore rapportato alla quota e periodo di possesso e non è dovuta se di importo inferiore a 200 euro. Sull'abitazione principale si applica - barrando la casella 8 – l'aliquota dello 0,4%, senza esonero per gli importi inferiori a 200 euro.
Nella colonna 5, si scomputano la Tax foncière e l'Impot de Solidaritè sur la Fortune imputabili all'immobile. Se residua Ivie si possono scomputare anche le imposte sui redditi pagate in Francia eccedenti rispetto al credito d'imposta calcolato nel quadro CR della dichiarazione. La circostanza che, dal 2012, gli immobili non locati detenuti all'estero non siano più soggetti all'Irpef, in quanto soggetti all'Ivie, non dovrebbe inficiare il diritto allo scomputo, ovviamente nei limiti dell'Ivie che eccede Tax foncière e Impot de Solidaritè sur la Fortune. Nella colonna 6, si effettuano le detrazioni spettanti per l'abitazione principale. L'imposta versata lo scorso anno si scomputa quale acconto nella colonna 2 del rigo RM2.
Usufrutto e nuda proprietà
L'imposta è dovuta solo dall'usufruttuario e limitatamente al valore dell'usufrutto. Il provvedimento del 5 giugno 2012 infatti stabilisce che l'imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La circolare 28/E precisa che: l'imposta è dovuta dai titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); il valore dell'immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l'usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato.
Da ciò si può desumere che se il proprietario dell'immobile in un determinato momento ha donato o venduto la nuda proprietà, mantenendo l'usufrutto, sia possibile calcolare il valore dell'usufrutto desumendo dall'originario atto d'acquisto dell'immobile il costo d'acquisto e applicando le regole locali per determinare la parte di questo costo imputabile all'usufrutto. Se invece l'usufrutto è stato ricevuto in successione o in donazione la circolare 28/E specifica genericamente che «il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato.
Il valore
La circolare non spiega come si calcola il valore dell'usufrutto nel caso in cui il contribuente abbia optato per la tassazione in base al valore locativo catastale moltiplicato per i coefficienti Imu. Si deve ritenere che al valore complessivo dell'immobile debbano essere applicati i coefficienti di calcolo dell'usufrutto validi all'estero in funzione dell'età dell'usufruttuario al termine del periodo d'imposta. Il metodo catastale infatti non è assimilabile ad un criterio di costo, bensì ad una approssimazione del valore di mercato, che è un valore corrente.
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PROPRIETÀ Come si calcola il tributo da versare
Come si calcola quest'anno - ci chiede Emilio Cavallo - l'Ivie per chi possiede una casa in Francia?
Si può sempre fare riferimento alla circolare n. 38/E agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012 o è cambiato qualcosa nel frattempo? Inoltre, è tenuto a pagare l'Ivie il solo usufruttuario (in relazione al valore del suo usufrutto) o anche il nudo proprietario?

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