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Questo articolo è stato pubblicato il 21 giugno 2014 alle ore 10:18.

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Ancora un colpo al "doppio" fronte di pretese dei clienti di vedersi restituiti gli interessi pagati su mutui in quanto quelli moratori sarebbero usurari. Da un lato, infatti, si moltiplicano le sentenze che negano la possibilità di sommare i tassi degli interessi corrispettivi con quelli dei moratori (ma se soltanto quest'ultimi sono usurari allora la banca deve restituire tutti gli interessi, si veda più avanti).

Dall'altro, un'ordinanza del Tribunale di Napoli del 4 giugno scorso ha stabilito che la presenza nei contratti di mutuo della «clausola di salvaguardia» evita la configurabilità dell'usura grazie alla sostituzione automatica del tasso moratorio eventualmente usurario con la soglia d'usura. Insomma, dai tribunali italiani uno stop alle generalizzate pretese infondate dei clienti delle banche ma allo stesso tempo vengono salvaguardate quelle dei clienti ai quali è stato davvero applicata usura sui mutui. Ma andiamo con ordine.

No usura con la clausola di salvaguardia
Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli (che richiama un precedente dello stesso organo giudicante del 28 gennaio scorso) i clienti hanno richiesto la sospensione dell'esecuzione immobiliare iniziata dalla banca (assistita dall'avvocato Antonio De Simone di Napoli) affermando l'usurarietà dei tassi moratori pattuiti nel mutuo fondiario. Il giudice, però, ha rigettato la domanda osservando che rimane esclusa la configurazione dell'usura in presenza della «clausola di salvaguardia». Quest'ultima, nel particolare, recita che «la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1986, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo».

Divieto di sommatoria
Sull'impossibilità nel mutuo di sommare i tassi d'interesse corrispettivi con quelli moratori è tornata a pronunciarsi la giurisprudenza di merito. In particolare il Tribunale di Milano (ordinanza del 22 maggio scorso) ha rigettato l'opposizione all'esecuzione immobiliare avanzata da una cliente ribadendo che la tesi della sommatoria tra i due tassi non è fondata. Il Tribunale di Milano ha sottolineato che la sentenza della Cassazione 350\2013 non ha affermato che i due tassi debbano essere sommati, essendosi limitata a sostenere un diverso principio - condiviso dal giudice milanese - secondo cui anche i tassi moratori, singolarmente considerati e non sommati ai corrispettivi, devono rispettare la soglia d'usura. Si segnala analoga pronuncia del Tribunale di Brescia (17 febbraio 2014, n. 1244) in riferimento a un contratto di leasing (si vedano «Plus24» del 15 febbraio, 1 marzo e 10 maggio scorsi).

Conseguenze economiche dell'usurarietà dei moratori
Dato quindi per assodato che i tassi di mora - singolarmente considerati e non sommati con quelli corrispettivi - sono rilevanti ai fini dell'usura (si veda sempre «Plus24» del 15 febbraio scorso), si segnala un'ordinanza depositata il 13 maggio scorso dal Tribunale di Padova che, dopo aver ribadito che i tassi moratori sono rilevanti ai fini dell'usura, ha stabilito che in caso di usurarietà dei soli interessi di mora vanno restituiti tutti gli interessi: moratori e corrispettivi, anche se questi ultimi sono inferiori alla soglia d'usura. Il Tribunale patavino ha motivato questa conclusione osservando che l'articolo 1815, comma 2, del Codice civile stabilisce che «se sono convenuti tassi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». I giudici veneti, quindi, non fanno alcuna distinzione tra tassi corrispettivi e moratori e quando sono usurari soltanto i moratori si devono azzerare tutti gli interessi. Sulla base di queste giustificazioni, il Tribunale di Padova ha quindi sospeso l'esecuzione.

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