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Questo articolo è stato pubblicato il 19 marzo 2014 alle ore 19:15.

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Si prepara un giro di vite sulle strutture societarie opache nella lotta all'evasione internazionale. Anche l'Italia si allinea agli indirizzi comunitari sullo scambio di informazioni tra Stati dell'Unione europea. Nel mirino finiscono anche trust, fondazioni e fondi di investimento. Il decreto legislativo 29/2014 - approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di venerdì 28 febbraio - è stato pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» e imprime un'accelerazione al contrasto dell'evasione in attesa del via libera di Austria e Lussemburgo allo scambio di informazioni in materia di risparmio (atteso per giovedì). Il decreto rinvia alla direttiva comunitaria di riferimento (2011/16/Ue) per individuare il perimetro operativo. In particolare, lo scambio automatico («senza precondizioni») riguarderà le informazioni disponibili dall'anno d'imposta 2014 e sarà articolato in due step. In una prima fase saranno interessati redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, assicurazioni della vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. In una fase successiva - su proposta della Commissione Ue - il flusso dovrà riguardare anche dividendi, plusvalenze e royalties. Allo stesso tempo, però, il decreto 29/2014 stabilisce anche le esclusioni: Iva, dazi doganali e accise; contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno stato membro; diritti per certificati e altri documenti pubblici; tasse di natura contrattuale come corrispettivo per pubblici servizi.

Ma quando potrà avvenire lo scambio automatico? Anche in questo caso è la direttiva a tracciare la rotta. È il caso di quando si hanno fondati motivi per presumere che esista una perdita di gettito nell'altro Stato membro o una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese. Altre possibili situazioni a rischio potranno riguardare le relazioni d'affari di un contribuente italiano e un contribuente di un altro Stato Ue finalizzate a ottenere una riduzione d'imposta o eventuali riduzioni d'imposta a cui fanno da contraltare un aumento del prelievo o la tassazione in altri Paesi comunitari. O ancora quando in Italia sono state raccolte informazioni a seguito di un input di un altro Stato dell'Unione e quei dati raccolti possono essere utili all'accertamento all'estero.

L'autorità competente
Il decreto 29/2014 delinea anche la struttura organizzativa che dovrà portare allo scambio di informazioni. La competenza per l'Italia è affidata al direttore generale delle Finanze: dovrà designare con un provvedimento ad hoc un «ufficio centrale di collegamento» che avrà la responsabilità dei contatti con gli altri Stati nel settore della cooperazione amministrativa. Sarà poi il «servizio di collegamento» a procedere agli scambi di informazioni. La centrale e i servizi di collegamento saranno ricompresi negli uffici già esistenti presso dipartimento delle Finanze, agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Allo stato attuale, infatti, il Comando generale delle Fiamme gialle e l'Agenzia sono competenti ad attuare lo scambio di informazioni a richiesta e spontaneo mentre quello automatico è di competenza delle sole Entrate. Tra le novità c'è anche l'istituzione dell'ufficio di collegamento competente allo scambio di informazioni sui tributi locali presso il dipartimento delle Finanze.

Le garanzie
Il decreto 29/2014 fissa il paletto della prevedibile rilevanza dell'informazione richiesta dal Fisco estero. In pratica nessun Paese membro può procedere a richieste generiche di informazioni o, allo stesso tempo, richiedere dati e notizie che con tutta probabilità non sono pertinenti alle questioni fiscali del contribuente controllato.

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