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Questo articolo è stato pubblicato il 03 gennaio 2012 alle ore 06:40.

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Regime supersemplificato al via per circa 450mila contribuenti che escono dal vecchio regime dei minimi e possono proseguire sul nuovo binario. Insieme con il nuovo regime dei contribuenti minimi che dopo la rivisitazione di cui all'articolo 27 del Dl 98/11 è oltremodo favorevole (imposta sostitutiva al 5%) ma limitato a pochi contribuenti (che abbiano iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 o che la iniziano d'ora in poi, circa 50mila, si veda l'articolo qui sotto). I contribuenti che fuoriescono possono usufruire del premio di consolazione rappresentato dal regime contabile di cui all'articolo 27, commi 3 e seguenti del Dl 98/2011.
Questo regime contabile è riservato alle persone fisiche che esercitato attività d'impresa o di lavoro autonomo e che, pur avendo le dimensioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi 96 e 99 della legge 244/2007), non possono accedervi a seguito dei nuovi limiti di accesso. Le nuove regole sono state illustrate nel provvedimento del Direttore delle Entrate n. 185825/2011 del 22 dicembre 2011.
In sintesi, questo regime contabile agevolato riguarda soltanto coloro che non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi perché iniziano una attività avendone già svolta una nel triennio precedente o perché l'attività intrapresa rappresenta il proseguimento di altra attività già esercitata come lavoratore dipendente o autonomo; inoltre rientrano naturalmente nel regime contabile agevolato i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi per decorrenza del termine quinquennale.
Il provvedimento dell'Agenzia estende il nuovo regime contabile agevolato anche alle imprese agricole, che quindi si aggiunge a quelli previsti dall'articolo 34 del Dpr 633/72. Pur essendo esclusi dal mondo dei minimi i soggetti che applicano i regimi speciali, l'Agenzia ha ritenuto che nulla osta la semplificazione contabile per coloro che esercitano attività agricole rientranti, ai fini delle imposte dirette nel reddito agrario. Si ricorda che gli agricoltori devono fare particolare attenzione al limite di 15.000 euro di acquisti beni strumentali nel triennio precedente anche mediante contratti di locazione, in quanto il settore primario necessita generalmente di strutture costose.
Le vere agevolazioni del regime supersemplificato consistono nel versamento dell'Iva su base annuale con la eliminazione quindi delle liquidazioni periodiche e del versamento dell'acconto Iva, nonché dalla esclusione da Irap che probabilmente tali contribuenti avrebbero usufruito ugualmente in ragione della assenza di organizzazione. L'esonero dalla tenuta della contabilità ai fini dell'Iva e imposte dirette magari può essere apprezzata dai piccoli agricoltori, ma le imprese commerciali difficilmente potranno usufruirne tenuto conto che devono determinare il reddito in base ai criteri ordinari secondo il criterio della competenza.
Peraltro, tutti gli altri adempimenti fiscali rimangono vigenti come ad esempio l'obbligo di emissione della fattura e la certificazione dei corrispettivi e anche altri obblighi fastidiosi come l'elenco clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai fini dell'Iva di importo superiore a 3.000 euro, comunicazione delle operazioni con i Paesi black list, adempimenti conseguenti alle operazioni intracomunitarie, eccetera). Questi contribuenti non sfuggono inoltre agli studi di settore ma l'adeguamento ai ricavi o compensi non viene considerato ai fini del limite di 30.000 invalicabile per l'accesso.
Si ricorda che il regime super semplificato è quello naturale e solo mediante opzione (anche per effetto di comportamento concludente) si applica il regime contabile semplificato o ordinario che se scelti sono vincolanti per un triennio.
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