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Questo articolo è stato pubblicato il 09 maggio 2015 alle ore 08:12.

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Da lunedì si potrà chiedere il “bonus bebè” da 80 euro al mese introdotto dalla legge di stabilità 2015. Con la circolare 93/2015 pubblicata ieri, infatti, l’Inps ha recepito le disposizioni normative e fornito le indicazioni operative che rendono effettivamente fruibile il bonus.

L’agevolazione viene riconosciuta ai nuclei familiari a fronte di un figlio nato o adottato nel periodo 2015-2017. L’aiuto economico ha una durata di tre anni (quindi per i nati nel 2015 si esaurirà nel 2017 e per i nati in tale anno proseguirà fino al 2019) e un importo di 80 euro per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro. Il valore del bonus raddoppia se l’Isee non supera i 7milaeuro.

La richiesta dovrà essere effettuata tramite il sito internet dell’Inps (utilizzando il codice personale, Pin) oppure contattando il call center o tramite i patronati. Per facilitare la compilazione della procedura online l’istituto di previdenza ha messo a disposizione un facsimile che si può scaricare dal sito internet nella sezione “moduli”. Prima di inviare la domanda, tuttavia, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), cioè il documento “base” che serve per calcolare l’Isee.

Per incassare tutte le 36 mensilità previste dalla legge, le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottivo a seguito dell’affidamento preadottivo o della sentenza definitiva. In tal caso il primo assegno comprenderà anche gli arretrati. Invece se non si rispetta il termine del 90 giorni, i mesi già trascorsi non verranno liquidati e andranno persi.

Poiché il bonus è valido per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2015, ma le procedure sono state completate solo ora, le domande per i nati entro il 27 aprile (data di entrata in vigore del decreto attuativo del Presidente del consiglio dei ministri) dovranno essere inviate entro il 27 luglio. La richiesta avrà validità per l’intera durata del contributo, ma poiché ogni 15 gennaio la Dsu scade, tale documento dovrà essere inviato di nuovo, pena la sospensione dell’assegno.

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