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Obbligazionisti, la via per il rimborso automatico

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Obbligazionisti, la via per il rimborso automatico

  • –Marco Mobili

ROMA

Indennizzi automatici e a maglie larghe per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione il 22 novembre scorso (Banca Etruria, Banca delle Marche, CariChieti e CariFerrara). Certamente maglie molto più ampie di quelle inizialmente previste dalla legge di Stabilità e che prevedevano il solo ricorso all’arbitrato e l’analisi caso per caso degli investitori ammessi al rimborso delle somme perse.

Con il decreto legge approvato venerdì sera e ancora in fase di limatura per la sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», il Governo ha introdotto dunque il meccanismo dell’indennizzo automatico, ma non per tutti. L’obbligazionista subordinato interessato ad accedere alla procedura di rimborso come primo passo dovrà verificare la data di sottoscrizione dei contratti di acquisto delle obbligazioni subordinate. Se la firma è stata apposta prima del 12 giugno 2014 l’investitore potrà imboccare la strada del rimborso automatico, se è successiva si dovrà seguire la via dell’arbitrato gestito dall’autorità anticorruzione. La data di giugno trova fondamento nella pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale europea» della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (Brdd) cosiddetta del bail in.

Dopo aver individuato la strada da seguire, ossia la procedura automatica o l’arbitrato, l’obbligazionista delle quattro banche fallite dovrà verificare la propria consistenza patrimoniale e l’ammontare del reddito. In sostanza dovrà accertarsi che il proprio reddito Irpef nell’anno d’imposta 2015 sia inferiore ai 35mila euro o che il suo patrimonio mobiliare alla data del 31 dicembre 2015 sia inferiore ai 100mila euro. Basterà soddisfare una sola di queste condizioni per proseguire verso il rimborso automatico. Facciamo qualche esempio. Il signor Rossi con 34mila euro di reddito 2015 e 120mila euro di beni mobiliari potrà puntare al rimborso forfettario nella misura dell’80 per cento. Lo stesso potrà fare il signor Bianchi che ha un reddito di 55mila euro e beni mobiliari di 70mila euro. Mentre il signor Verdi, con un reddito di 60mila euro e un patrimonio mobiliare di 160mila euro, dovrà passare dall’arbitrato per ottenere un rimborso.

L’indennizzo automatico sarà comunque dell’80% del valore dell’investimento effettuato al netto di rendimenti, tasso sul Btp, oneri e spese di sottoscrizione. L’altro passo da compiere sarà la presentazione di una domanda al Fondo di solidarietà istituito con la legge di Stabilità e che al momento ha una dote di 100 milioni di euro, destinata comunque a essere rafforzata. Alla domanda dovranno essere allegati: contratto di acquisto delle obbligazioni, moduli di sottoscrizione, attestazione degli ordini acquisiti, copia della richiesta alla banca in liquidazione del credito relativo alle obbligazioni subordinate, dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o sull’ammontare del reddito. Il Fondo, infine, verificherà requisiti e documentazione, calcolerà l’importo dell’indennizzo e pagherà le somme spettanti .

Chi dovrà percorrere la via dell’arbitrato dovrà comunque attendere le procedure e le modalità di accesso che dovranno essere definite da un Dm di Economia e Giustizia e da un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) già previsti dalla Stabilità 2016. Solo a seguito dell’esito positivo dell’arbitrato l’obbligazionista subordinato potrà ottenere il rimborso dal Fondo di solidarietà nella misura stabilita dall’arbitro e che, sulla carta, potrebbe essere anche pari al 100% dell’investimento perso, a meno di specifici limiti imposti dalla legge o dai decreti attuativi.

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