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Questo articolo è stato pubblicato il 20 marzo 2014 alle ore 18:42.
L'ultima modifica è del 21 marzo 2014 alle ore 12:22.

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Niente multa per chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l'orario per il quale ha regolarmente pagato. Lo precisa il ministero dei Trasporti a seguito di un'interrogazione parlamentare alla quale ha risposto il sottosegretario Umberto Del Basso De Caroviola. Il parere del Ministero è che il pagamento in misura insufficiente non costituisca «violazione di una norma di comportamento», ma configuri unicamente una «inadempienza contrattuale». Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l'inadempienza implica il semplice saldo della tariffa non corrisposta.

Nessuna multa
Niente multa, quindi - spiega il ministero - perché «in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo».

Le obiezioni dei Comuni
Alcuni Comuni obiettano che un parere del ministero dell'Interno del 2003 dice il contrario. Ma il Ministero dei Trasporti risponde: «Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell'Interno: quest'ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso». Pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Come recuperare i mancati pagamenti
Per recuperare i mancati pagamenti, le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

E per le multe già comminate?
Alla luce della linea "garantista" dichiarata dai ministeri, che speranze ci sono per chi è stato multato o lo sarà? Chi ha già pagato non ha alcuna speranza: il versamento esclude il ricorso. E non è possibile nemmeno cercare di farsi restituire i soldi facendo causa civile ai Comuni per indebito arricchimento: la Cassazione ha più volte stabilito che non si possono chiedere rimborsi se era noto - anche solo potenzialmente - che la multa era ingiusta. E questo è proprio il caso in cui ci troviamo: i pareri ministeriali "garantisti" risalgono ad anni fa ed erano circolati, sia pure solo tra addetti ai lavori e mezzi d'informazione specializzati.
Chi invece non ha pagato e ha ricevuto il verbale di recente può presentare ricorso. Preferibilmente al giudice di pace, ma ciò richiede che il verbale sia stato notificato da non più di 30 giorni. Altrimenti resta aperta la via del ricorso al prefetto (60 giorni).
Lo stesso potrà fare chi ricevesse un verbale in futuro.

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