Fisco e contabilità

I revisori e i controlli sugli adempimenti della piattaforma crediti commerciali

di Tommaso Pazzaglini (*) - rubrica a cura di Ancrel

In questi giorni è compito del revisore verificare che entro il 30 giugno tutte le amministrazioni provvedano inderogabilmente (o abbiano già provveduto) a comunicare alla «Piattaforma dei crediti commerciali» (Pcc) l'ammontare dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati con riferimento al 31 dicembre 2018 (comma 867 delal legge 145/2018).

Obbighi di accantonamento
È opportuno ricordare che l'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, previsto dalla legge di bilancio 2019, in misura pari al 5% scatta anche nel caso in cui:
• non siano stati pubblicati l'ammontare complessivo dei debiti in base all'articolo 33 del Dlgs 33/2013, all'interno dell'opportuna sezione dell'amministrazione trasparente;
• non siano state comunicate alla Piattaforma le informazioni richieste dal comma 867 ed anche le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Obblighi di pianificazione
Aprendo una parentesi in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal Dlgs n. 33/2013, è opportuno che il revisore controlli che nella sezione "Bilanci", dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, siano stati correttamente caricati i bilanci preventivi e consuntivi approvati, i piani degli indicatori e tutta la documentazione per la quale vige l'obbligo di trasparenza (per esempio: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» - art 33).
L'obbligo introdotto dalla legge 145/2018 è diverso da quello previsto dal Dl 66/2014, in quanto:
a) l'obbligo disciplinato dal Dl 66/2014 è funzionale alla certificazione/cessione dei crediti da parte dei creditori. Esso non tiene in considerazione le fatture scadute al 31/2012 e pagate entro il 30/2004;
b) l'obbligo introdotto dalla legge 145/2018 è funzionale all'applicazione delle misure previste ed entrano pertanto nello stock di debito residuo anche le fatture pagate dopo il 31/2012.

Comunicazione stock di debito
Nella comunicazione dello stock di debito residuo al 31 dicembre 2018 da inviare alla Pcc le amministrazioni possono inserire un dato diverso da quello risultante dalla piattaforma. Infatti, anche come indicato dalla nota informativa pubblicata da Ifel il 20 giugno 2019, si è verificato in numerose amministrazioni un ampio e diffuso disallineamento dei dati registrati in Pcc. Nel complesso, lo stock di debito elaborato dalla Pcc superava di molto la dimensione desumibile rispetto alle comunicazioni effettuate dei Comuni.
Il disallineamento fra i dati archiviati in Pcc e le risultanze contabili riguarda sia le fatture e i pagamenti intervenuti prima dell'avvio di Siope+ ma per alcuni casi anche successivamente alla sua entrata in funzione.
È necessario pertanto che gli enti provvedano a verificare la situazione delle fatture rimaste «aperte», analizzandone le motivazioni e se necessario utilizzino l'apposita funzionalità per la loro contabilizzazione e/o chiusura manuale. La Pcc è predisposta anche per accettare eventuali caricamenti massivi di dati.
È opportuno precisare che non sono da considerare ai fini del calcolo:
• le fatture non pagate perché sospese per contenziosi o contestazioni (occorre però andare a cambiare lo stato sulla Pcc);
• le fatture non pagate in quanto «non liquidabili» (occorre sempre andare a cambiare lo stato sulla Pcc).

Si rende necessaria una particolare attenzione alla gestione delle note di credito, che possono essere utilizzate come compensazione (parziale o totale) del pagamento della relativa fattura oppure, in ipotesi di pagamento avvenuto della fattura collegata, come detrazione (parziale o totale) del pagamento di altra fattura. L'importo totale delle note di credito va a ridurre lo stock dei debiti alla data di riferimento in quanto viene sottratto dal totale delle fatture. Nonostante il Siope+ molti enti hanno riscontrato forti difficolta a realizzare l'associazione automatica fatture/note, ecco perché nei prossimi mesi è importante sviluppare un miglior colloquio fra contabilità dell'ente, Siope+ e Pcc, così da garantire la piena automazione ed efficacia della piattaforma.
Comunicato e allineato lo stock del debito alla data del 31 dicembre 2018 tale valore rappresenta l'ammontare di riferimento da ridurre annualmente di almeno il 10% indipendentemente dai tempi di pagamento. Il comma 862, prevede che il fondo di garanzia debiti commerciali deve essere calcolato secondo i seguenti criteri:
• 5% nel caso in cui la mancata riduzione del debito non sia almeno pari al 10% oppure per ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni;
• 3% nel caso di ritardi nei pagamenti compresi tra 31 giorni e 60 giorni;
• 2% nel caso di ritardi nei pagamenti compresi tra 11 giorni e 30 giorni;
• 1% nel caso di ritardi nei pagamenti compresi tra 1 giorno e 10 giorni.

Il valore dello stock di debito commerciale scaduto alla data del 31 dicembre 2019 e non pagato (da confrontare con il benchmark al 31.12.2018) sarà quello elaborato e comunicato autonomamente dalla Pcc.

Ma come si contabilizza il fondo di garanzia?
Esso ha la stessa natura del Fcde, pertanto è un fondo non impegnabile durante l'esercizio, senza previsioni di cassa collegate, che con il rendiconto confluisce in avanzo. Va inserito nella missione 20 programma 03 ed il suo calcolo è effettuato in riferimento al macroaggregato 103, ossia quello relativo all'acquisto di beni e servizi di parte corrente.
Sempre in merito alla Pcc si ricorda che l'adempimento previsto dal comma 4, articolo 7-bis del Dl n. 35/2013, (comunicazione entro il giorno 15 di ciascun mese dei debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori) è rimasto in vigore anche a seguito dell'attivazione del Siope+.
Inoltre la Pcc produce in automatico la comunicazione dei debiti scaduti, limitatamente alle fatture che hanno una data di scadenza effettiva comunicata dalla Pcc. La data di scadenza della fattura assume un ruolo molto importante perché è in base a questa che viene calcolato l'indicatore di tempestività dei pagamenti e calcolato lo stock di debito scaduto al 31 dicembre. La data di scadenza da prendere in considerazione è quella prevista dal Dlgs 231/2002 ossia 30 giorni. A seguito dell'entrata in vigore del Siope+ la scadenza di pagamento viene comunicata attraverso i dati contenuti nel mandato di pagamento e tale data viene considerata come scadenza effettiva. Spesse volte sulle fatture è riportata una scadenza errata ecco perché occorre prestare attenzione anche a questa particolarità.
Ricordiamo infatti che anche l'indicatore di tempestività dei pagamenti dall'esercizio in corso sarà direttamente calcolato dalla Pcc e rappresenterà il valore ufficiale da tenere in considerazione.
Per concludere i revisori devono verificare i corretti adempimenti nei confronti della Pcc in quanto essi avranno ripercussioni dirette sulla predisposizione del prossimo bilancio di previsione 2020/2022 e nel caso si verifichino le condizioni (sia di inadempimento, sia di mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali, sia nel caso di non rispetto dei tempi di pagamento) risulterà obbligatorio inserire il fondo di garanzia dei debiti commerciali.
È giusto fare presente che nel testo di conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (decreto Crescita), all'articolo 38-bis (Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni) si prevede che le «misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio». Oltre a prevedere la possibilità che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione possa essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b), comma 859, della Legge 145/2018.

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