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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2014 alle ore 06:39.

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Per rilanciare le procedure di voluntary disclosure il Governo starebbe lavorando a un decreto legge da varare subito dopo le elezioni europee. Per superare lo stallo che si è determinato in questi mesi sull'avvio ufficiale dell'operazione di rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero, si sta dunque pensando a un provvedimento d'urgenza e non a un disegno di legge che rischierebbe di restare bloccato o comunque rallentato nei passaggi parlamentari.
L'intervento dovrebbe essere costruito su un principio di forfetizzazione del debito tributario. In alternativa a una ricostruzione analitica dei redditi prodotti dai conti esteri negli anni in cui è stata omessa la compilazione del quadro RW, si dovrebbe consentire al contribuente che volesse riportare in Italia il patrimonio di effettuare un calcolo sintetico.
Il punto di riferimento normativo potrebbe essere l'articolo 6 del Dl 167 del 1990 relativa alla cosiddetta "tassazione presuntiva". In pratica, per gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi «si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta».
Il calcolo, basato sul tasso Bce, potrà essere fatto a ritroso a partire dall'anno d'imposta 2012 per cinque anni (sui conti aperti in Paesi white) oppure per otto anni (per quelli aperti in Paesi black list, come la Svizzera).
Il decreto legge che attingerà al testo del Dl 4/14 – convertito a fine marzo solo nelle parti estranee al rientro dei capitali – e a quello depositato dal presidente della commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone (Fi), dovrebbe risolvere una serie di questioni cruciali legate alla responsabilità di terzi e dei professionisti e quelli degli enti non commerciali (anche religiosi) tenuti alla compilazione del quadro RW.
Tra le proposte per il miglioramento della legge sul rientro – quantomeno dal punto di vista del contribuente "estero" – c'è la possibilità di prevedere una fase preliminare di contraddittorio in forma anonima (no-name) tra il consulente e l'Agenzia, fase che non è stata applicata nemmeno nel periodo di lancio sperimentale, e all'epoca non ancora regolamentato, della voluntary (dal luglio 2013). C'è inoltre il tema dello spettro delle attività da riemersione, che abbraccia tutto ciò che va dichiarato in RW, dai conti correnti ad azioni, obbligazioni, derivati, polizze, gioielli, immobili, opere d'arte e barche. La cosidetta "vd", nella prima e finora unica versione conosciuta, "spunta" le armi del contribuente che, se contestasse gli importi, perderebbe i benefici. La forfaitizzazione, da questo punto di vista, potrebbe ridurre notevolmente il contenzioso.
Altro tema controverso è la copertura estesa ai reati di omesso versamento e di sottrazione fraudolenta alle imposte, oltre che ai reati societari prodromici (falso in bilancio) e al riciclaggio. Per incentivare il programma voluntary, inoltre, c'è un'ipotesi di inutilizzabilità a carico di terzi dei dati emersi dall'autodenuncia. Sempre nel penale, la copertura dovrebbe operare anche per i reati commessi in qualità di legale rappresentante di società o enti. Infine nella nuova legge andrebbe specificata l'applicabilità del cumulo giuridico/continuazione agli atti di contestazione per violazioni del quadro RW riferite a più annualità d'imposta.
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Le novità in arrivo
IL DECRETO
Il decreto legge
Per superare lo stallo che si è determinato in questi mesi sulle procedure di voluntary disclosure Palazzo Chigi starebbe lavorando a un decreto legge da varare subito dopo le elezioni europee
IL CALCOLO
Forfetizzazione
Per definire l'importo dovuto al Fisco si potrebbe procedere a un calcolo sintetico basato sul tasso Bce per cinque anni (sui conti aperti in Paesi white) o per otto anni (per quelli aperti in Paesi black list)
L'ANONIMATO
Fase "no-name"
Tra le proposte per il miglioramento della legge sul rientro c'è la possibilità di prevedere una fase preliminare di contraddittorio in forma anonima (no-name) tra il consulente e l'Agenzia
LA «COPERTURA»
Soggetti terzi
Per incentivare il programma voluntary disclosure, inoltre, c'è un'ipotesi di inutilizzabilità a carico di terzi dei dati emersi dall'autodenuncia. Questo effetto dovrebbe essere esteso anche ai professionisti

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