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Questo articolo è stato pubblicato il 30 dicembre 2014 alle ore 06:39.
L'ultima modifica è del 01 gennaio 2015 alle ore 21:03.

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Partenza immediata dal 1° gennaio 2015 per l’inversione contabile nel settore dei servizi relativi a edifici, nel settore energetico e in quello del commercio di bancali usati di legno (pallet). Subordinato al rilascio di apposita deroga da parte dell’Unione europea, invece, è il reverse charge per le forniture alla gdo. Questa la tempistica prevista dalla legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata ieri sul supplemento 99 alla «Gazzetta Ufficiale» 300 del 29 dicembre 2014) nella prospettiva di un più efficace contrasto alle frodi e all’evasione Iva.

Via libera immediato

Per il via libera dal 1° gennaio ad alcune disposizioni non serve il nulla-osta comunitario, essendo già previste da specifiche norme della direttiva Iva (articoli 199 e 199 bis, direttiva n. 2006/112). Si tratta di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva. Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge). Lo prevede la lettera a-ter), aggiunta al sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72, la quale nulla specifica con riguardo al fatto che i servizi siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore. La rilevanza “oggettiva” delle prestazioni individuate dalla nuova norma è inoltre supportata dalla precisazione inserita nella precedente lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la disciplina prevista per le prestazioni di subappalto in edilizia (indicate, appunto, nella lettera a) si applica ai servizi «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)».

Numerosi, tuttavia, i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della nozione di «edificio» (la norma comunitaria parla di «beni immobili»), specificando altresì se sono comprese anche singole porzioni o, ancora, se deve farsi esclusivo riferimento ai prestatori che svolgono attività rientranti nel settore F della tabella Ateco, come il riferimento al «settore edile» contenuto nella relazione illustrativa potrebbe far ritenere.

Dal 1° gennaio e per un periodo di quattro anni (fino al 2018 compreso), poi, il reverse charge è esteso ad alcune operazioni del settore energetico. Si tratta dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, definite dall’articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della stessa direttiva (lettera d-bis del sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72); dei trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87 e di certificati relativi all’energia e al gas (lettera d-ter), nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi-rivenditori, definiti dall’articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72 (lettera d-quater). L’effetto finanziario negativo conseguente all’estensione del regime dell’inversione contabile (sarà più facile andare a credito d’imposta) è parzialmente mitigato dal fatto che l’articolo 30, comma 2, lettera a) del decreto 633/72, ai fini della spettanza del rimborso del credito Iva, attribuisce rilievo proprio alle operazioni di cui al sesto comma dell’articolo 17.

Infine entrano in reverse charge, dal 2015, anche le cessioni di bancali di legno (i cosiddetti pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, come previsto dalla modifica apportata al settimo comma dell’articolo 74 del decreto Iva

Via libera condizionato

La previsione più discussa è quella che dispone l’applicazione dell’inversione contabile anche per le forniture di beni alle imprese della grande distribuzione. La lettera d-quinquies), aggiunta anch’essa al sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72, infatti, prevede il reverse charge per le cessioni di beni (sono esclusi i servizi, a meno che non rientrino in altre ipotesi di legge) nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. La nuova norma, anch’essa valevole fino al 2018, necessita, tuttavia, di una specifica deroga comunitaria ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112 ma, a differenza di quella in materia di split payment, non ne è prevista l’immediata applicabilità (dal 2015) nelle more dell’autorizzazione.

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TAG: Fisco

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