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Questo articolo è stato pubblicato il 17 marzo 2013 alle ore 08:23.

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Un punto a favore dei professionisti nella consulenza alle imprese. In presenza di violazioni commesse da società di capitali e, in genere, da enti aventi personalità giuridica, infatti, la persona fisica non può subire le sanzioni amministrative tributarie irrogate, soprattutto se non è provato che abbia tratto benefici economici.
A fornire questo importante principio (da cui si può far derivare l'indicazione a fevore dei consulenti) è la Commissione tributaria regionale di Bologna, sezione 9, con quattro sentenze (n. 4, 5, 6 e 7) depositate il 23 gennaio che esaminano, per la prima volta in sede di appello, l'applicabilità della disposizione contenuta nell'articolo 7 del Dl 269/2003. Questa disposizione ha modificato il rigido criterio della personalizzazione delle sanzioni in campo tributario introdotto dal decreto legislativo 472/1997, prevedendo testualmente che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Il decreto 472/1997, riformando l'intero regime sanzionatorio in campo tributario aveva infatti introdotto sulla falsariga di quanto avviene in campo penale, sia il criterio di personalizzazione della sanzione, sia l'istituto del concorso nelle violazioni. Conseguentemente l'amministrazione finanziaria, in applicazione di tali nuovi criteri e in presenza di violazioni commesse sia da società sia da ditte individuali, ricercava anche l'eventuale responsabile materiale della violazione per irrogargli la sanzione. In altre parole era stato osservato, che quanto più un'impresa avesse dimensione rilevanti, tanto più determinati adempimenti non potevano far capo tutti al rappresentante legale, ma certamente c'erano figure intermedie all'interno dell'azienda cui ricollegare questi obblighi e quindi, in caso di violazioni, da sanzionare unitamente alla società o all'impresa.
Successivamente, però, questo regime si è rivelato troppo penalizzante anche perché, di norma, le persone fisiche, della violazione loro eventualmente ascrivibile non avevano tratto alcun beneficio economico, essendo questo (risparmio di imposta) riconducibile alla sola impresa. Da qui, l'intervento normativo, per la verità non molto chiaro, attuato con l'articolo 7 del Dl 269/2003 in base al quale in sintesi, le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono solo a carico della persona giuridica e non quindi della persona fisica.
Nella vicenda da cui sono scaturite le sentenze della Ctr di Bologna, in sintesi erano irrogate sanzioni ad alcune persone (consulenti e rappresentanti legali di altre società) che secondo, la tesi dell'agenzia delle Entrate, avevano indotto altre imprese ad acquistare pacchetti finanziari ritenuti poi elusivi, e quindi ripresi a tassazione in termini di minori costi deducibili. Per l'amministrazione finanziaria la norma del 2003 non si estendeva alle persone fisiche esterne (per esempio i professionisti) agli enti con personalità giuridica (in genere società di capitali) ma solo a quelle interne (ad esempio manager e dipendenti), anche perché l'istituto del concorso non è stato abrogato. Di diverso avviso invece, la Ctr secondo cui, l'istituto del concorso, previsto dal decreto 472/97 certamente non è stato complessivamente abrogato, ma trova un limite preciso in quanto disposto dall'articolo 7, in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Da qui l'esclusione di tutte le persone fisiche (compresi i professionisti), soprattutto allorché non sia dimostrato che abbiano tratto specifici benefici dalla violazione commessa dalla società.
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Le regole e le pronunce
01|LA NORMATIVA
L'articolo 9 del decreto legslativo 472/1997
prevede che quando «più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso». L'articolo 7 del Dl 269/2003 prescrive che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»
02|LA GIURISPRUDENZA
A favore del concorso Ctp Modena: sentenze n. 34/2/12, 35/2/12, 36/2/12 e 37/2/12) (riformate dalla Ctr Bologna). Escludono
il concorsoCtp Reggio
Emilia sentenze
n. 135/01/12 e 136/01/12 e
Ctr Bologna sentenze
n. 4/9/2013; 5/9/2013, 6/9/2013 e 7/9/2013

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