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Questo articolo è stato pubblicato il 04 giugno 2012 alle ore 06:43.

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L'amministratore condominiale può aprire il conto corrente per accogliere i contributi per le spese condominiali anche senza l'autorizzazione dell'assemblea.
Lo sostiene la Corte di cassazione che, con la sentenza 7162 depositata il 10 maggio scorso, ha spiegato come, «pur in assenza di norme che ne facciano obbligo, l'amministratore (sia) tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato». E, secondo la Corte, «l'apertura del conto corrente non richiede specifiche autorizzazioni assembleari», a differenza, tra l'altro, dell'apertura di una linea di credito bancaria.

La questione esaminata dalla Corte scaturisce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a favore di una banca per saldo negativo di conto corrente. Il condominio aveva proposto opposizione e il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande del condominio, aveva revocato il decreto ingiuntivo che era, invece, poi stato confermato dalla Corte d'appello. Il condominio aveva quindi presentato ricorso in Cassazione.

La Suprema corte ha però rigettato il ricorso, osservando che l'apertura del conto corrente, proposta dall'amministratore, era stata accettata dall'assemblea senza opposizione dei condomini, i quali, come era emerso dai verbali di due assemblee straordinarie, erano consapevoli dello scoperto del conto corrente.

Con la pronuncia, la Cassazione ha spiegato che l'amministratore deve aprire un conto ad hoc per i contributi per le spese condominiali per evitare che possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei diversi condominii, nonché tra questi ultimi. I giudici di legittimità hanno infatti affermato che l'obbligo sussiste anche se non sempre la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore costituisce irregolarità tale da comportare la revoca del mandato.

Il conto corrente dedicato, secondo la Corte, risponde anche a «un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale». Trasparenza che rileva anche sul piano fiscale perché in diverse pronunce la giurisprudenza ha precisato che se l'amministratore utilizza il conto corrente a lui intestato anche per maneggiare denaro del condominio deve provare la riferibilità di ogni movimentazione, perché in assenza di altra idonea giustificazione, si configura come corrispettivo non dichiarato.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione sostiene quindi che «l'apertura del conto corrente non richiede specifiche autorizzazioni assembleari», a differenza, tra l'altro, dell'apertura di una linea di credito bancaria.

Infine, occorre ricordare che, dal 6 dicembre 2011, in base all'articolo 12, comma 1, del decreto legge salva Italia 201/2011, è vietato «il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille». Quindi, l'apertura del conto corrente per il condominio è necessaria ogni volta che si debbano effettuare operazioni contabili da mille euro in su.

I precedenti
01|L'OBBLIGO
Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 3 maggio 2000, ha stabilito che l'amministratore di condominio, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato, onde evitare che possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei diversi condominii, nonché tra questi ultimi
02|L'AUTONOMIA
La Suprema corte, con la sentenza 1046 del 17 aprile 1974, ha chiarito che l'amministratore gode di ampia autonomia: può anticipare fondi per effettuare pagamenti delle somme dovute dal condominio a terzi. Poi potrà ottenere la restituzione delle somme direttamente dal condominio
03|I POTERI
Ai poteri attribuiti all'amministratore condominiale, risultanti dal combinato disposto degli articoli 1130, 1131, n. 3, 1135, n. 4 del Codice civile, appartiene anche quello di stipulare, vincolando i condomini, i contratti necessari per provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni comuni nonché alla loro manutenzione straordinaria, la quale sia stata deliberata dall'assemblea dei condomini, con eccezione per le opere urgenti in ordine alla quali può provvedere immediatamente e deve riferirne alla prima adunanza (articolo 1135, ultimo comma, del Codice civile) . Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 1640 del 22 febbraio 1997

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