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Questo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio 2014 alle ore 06:43.

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La «voluntary disclosure» trova un ulteriore tassello con l'approvazione della bozza dei modelli che potranno essere utilizzati, da oggi, dai contribuenti che decideranno di aderire alla procedura di "collaborazione volontaria". L'adesione - o meno - alla "collaborazione volontaria" comporterà valutazioni di opportunità per i contribuenti di non poco conto, seppure la scelta per questi ultimi sembra oramai obbligata, in ragione del fatto che il reato fiscale sta diventando reato "presupposto" ai fini della normativa sul "riciclaggio" in molti Paesi, compresa la Svizzera.
Il contribuente dovrà indicare spontaneamente all'agenzia delle Entrate tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data della presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione degli obblighi relativi alla compilazione del modulo RW.
La ricostruzione come si evince dal modello riguarderà non solo la posizione del contribuente, ma anche di tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti dalla regolarizzazione (quali contitolari, cointestatari di attività finanziarie e patrimoniali o coeredi). Nella ricostruzione inoltre, bisognerà evidenziare tutti gli apporti, l'origine e l'anno di formazione e tutti i prelievi e la loro destinazione. Con riguardo ai prelievi si segnala, inoltre, che il contribuente deve indicare l'eventuale rilevanza reddituale per soggetti terzi delle somme prelevate e utilizzate per acquisti di beni e servizi senza l'emissione dei relativi documenti fiscali. Sempre in termini di ricostruzione i modelli prevedono che per l'individuazione delle attività estere rilevanti occorre fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modulo RW in vigore in ciascuno dei periodi di imposta accertabili. Pertanto, ad esempio, gli immobili non locati e non tassabili all'estero non andavano dichiarati nel modulo RW fino all'anno 2008 compreso e quindi non andranno indicati neppure ai fini della regolarizzazione.
Allo stesso modo deve farsi per la valorizzazione delle attività estere: tenendo quindi conto delle regole fissate, ratione temporis dalle istruzioni per la compilazione della sezione II del quadro RW. Considerato che solo con la circolare 45/E/2010 l'amministrazione finanziaria ha preso posizione sulla valorizzazione delle attività e che con la circolare 38/E/2013 ha "dettato" nuove regole risulta problematica, anche da questo punto di vista, la ricostruzione.

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