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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2013 alle ore 06:47.

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di Angela Monti A distanza di pochi giorni la circolare 25/E e la legge europea 97/2013 (in vigore dal 4 settembre) ridisegnano il quadro dei controlli sull'evasione internazionale e delle sanzioni per omessa o carente dichiarazione delle attività all'estero. Ma andiamo con ordine.
La circolare 25/E del 31 luglio demanda alla neo costituita Unità centrale per il contrasto dell'evasione internazionale (Ucifi) «il compito di sperimentare l'azione di contrasto nello specifico settore anche attraverso lo sviluppo di attività volte alla volontaria disclosure di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero da contribuenti nazionali». Sembra quindi che il legislatore abbia abbandonato progetti – che alcuni ritenevano prossimi – di introduzione di modalità di disclosure volontaria che attribuiscano al contribuente “pentito” qualche alleggerimento delle sanzioni irrogabili, vuoi sul piano amministrativo vuoi, e soprattutto, sul piano penale. Qualsiasi disposizione di alleggerimento dovrebbe, infatti, essere introdotta con una legge ordinaria. Resta, pertanto, invariata in termini di principio la normativa che già in precedenza consentiva la definizione delle sanzioni amministrative tramite il pagamento di un terzo della sanzione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997. La norma riguarda la sanzione già contestata. La prassi degli uffici (si pensi, per esempio, agli effetti della pubblicazione delle liste che hanno coinvolto alcuni istituti di credito elvetici) ha dimostrato, tuttavia, che di fronte al comportamento collaborativo del contribuente il principio della gradazione delle sanzioni in funzione della «condotta dell'agente» o dell'«opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze» (articolo 7, comma 1, Dlgs 472/1997), è consentito l'abbattimento delle penalità per omessa compilazione del quadro RW a un terzo del minimo edittale.
La nuova disciplina prevista dalla legge 97/2013 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 agosto ha sicuramente alleggerito l'onere economico, ma non le modalità di tale disclosure volontaria. Vediamo come.
eSono stati aboliti gli obblighi sulla comunicazione dei trasferimenti che in precedenza dovevano essere indicati nelle sezioni I e III del quadro RW.
rÈ stato ridotto l'ammontare delle sanzioni anche nei loro minimi edittali. Più precisamente, per quanto riguarda i capitali e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi white list, la legge europea prevede la sanzione pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati in luogo di quella originaria dal 10 al 50 per cento. Se tali attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list), la sanzione pecuniaria è raddoppiata dal 6 al 30 per cento.

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