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Questo articolo è stato pubblicato il 18 dicembre 2013 alle ore 06:40.

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In attesa del veicolo normativo destinato a ospitarla – difficilmente sarà la legge di stabilità – la "voluntary disclosure" delle attività finanziarie detenute all'estero sta prendendo una fisionomia definitiva. La questione ancora sul tavolo – e da cui dipenderebbe anche la scelta sullo strumento legislativo – è il recepimento delle conclusioni della commissione Greco, in particolare sull'ipotesi di introdurre (se, come e quando) il reato di autoriciclaggio nel codice penale. Una modifica questa che, anche a tralasciare gli aspetti epocali sulla lotta all'evasione, comporterebbe un veicolo normativo "dedicato" e comunque svincolato dalla legge di bilancio.
Ma torniamo alla "voluntary disclosure". Dal punto di vista penale, il provvedimento esclude la punibilità per la dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000) e per l'omessa presentazione della dichiarazione (articolo 5), mentre vengono diminuite fino alla metà le pene previste per l'uso di false fatture per finalità fiscali (articoli 2 e 3). Il ridimensionamento della sanzione amministrativa, invece, varia se le attività finanziarie vengono trasferite in Italia o in stati Ue e in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono lo scambio di informazioni con l'Italia. In questi casi lo sconto sulle sanzioni arriva fino alla metà del minimo, in caso contrario invece si fermano ad un quarto.
Il provvedimento sulla "voluntary" non incide sul principio di specialità (articolo 19 del Dlgs 74/2000). Pertanto, se la violazione è rilevante sul piano amministrativo e penale, si applicherà solo la norma speciale, che per quanto riguarda le violazioni in materia di Iva e imposte sui redditi è oramai – pacificamente – quella penale.
Discorso diverso però va fatto sulle violazioni non rientranti nel Dlgs 472/1997 sul monitoraggio fiscale degli investimenti esteri, dove potrebbe realizzarsi una duplicazione dei profili sanzionatori amministrativi e penali. Più ancora che in passato, il legislatore imbocca una strada finalizzata al recupero di elementi reddituali, evitando la scorciatoia del condono. Il beneficio principale per il contribuente, con la "voluntary", è nella non punibilità di reati in materia di dichiarazione non fraudolenta, con una diminuzione delle pene applicabili invece per le ipotesi di frode fiscale.
Neppure trascurabile l'effetto premiale sulle sanzioni amministrative, specialmente se il contribuente decide per un effettivo rimpatrio delle attività. La valutazione di convenienza che dovrà essere fatta dai possessori di disponibilità all'estero non potrà trascurare questi paletti, in parallelo con gli aspetti finanziari correlati all'emersione dei capitali e alla libertà di reimpiegarli lecitamente nel ciclo economico-aziendale. Dal punto di vista fiscale, poi, è chiaro che dovrà farsi riferimento al debito tributario esigibile al momento della disclosure, giacché la norma non richiede alcun indennizzo in rapporto ad elementi reddituali per il cui accertamento siano già maturati termini decadenziali.
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