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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2012 alle ore 06:42.

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Le perdite su crediti sono deducibili in modo automatico anche nell'ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti, ma non in caso di piani attestati di risanamento. Questo il risultato di quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, del decreto sviluppo (Dl 83/2012), che è intervenuto a modificare il testo unico delle imposte sui redditi.
Perdite su crediti
L'articolo 101, comma 5, del Tuir ammette la deducibilità delle perdite su crediti in modo automatico – senza dover dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi richiesti negli altri casi (si veda articolo in pagina) – in ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In tutti questi casi, la presenza di una situazione di insolvenza del debitore è "accertata" da un giudice o da un'autorità amministrativa e non è quindi rimessa a una mera valutazione soggettiva del creditore; ne deriva l'automatismo previsto dalla norma che consente di dedurre la perdita a decorrere dal momento fissato nella norma stessa (data della sentenza di fallimento, decreto di ammissione al concordato preventivo, eccetera).
Il decreto sviluppo integra le fattispecie previste dall'articolo 101, comma 5, con i piani di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis del Rd 267/1942; anche per questi, quindi, si applica l'automatismo già previsto per le altre procedure concorsuali, a decorrere dalla data del decreto del tribunale che omologa l'accordo. Si tratta di un coordinamento tra norme che, di fatto, l'agenzia delle Entrate aveva già cercato di compiere laddove, nella circolare 42/E/2010, aveva precisato che, ancorché non sia applicabile la deducibilità immediata del comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, gli elementi di certezza e precisione si intendono comunque integrati quando il decreto di omologa dell'accordo diviene definitivo.
Piani di risanamento
Analogo coordinamento tra legge fallimentare e norme del Tuir non è avvenuto per i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del Rd 267/1942. È auspicabile che anche questa procedura venga a beneficiare dell'automatismo di deducibilità delle perdite su crediti in quanto si tratta, comunque, di fattispecie finalizzata a consentire il risanamento del l'esposizione debitoria e il recupero della redditività del l'impresa.
Accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati vanno, invece, "a braccetto" per quanto riguarda la non concorrenza alla formazione del reddito delle sopravvenienze attive per il debitore in quanto, in tal caso, il legislatore è intervenuto a disciplinare in modo identico entrambe le fattispecie includendole nell'articolo 88, comma 4, del Tuir; in pratica non si ha sopravvenienza attiva per la quota del provento che eccede le perdite pregresse e di periodo.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile


Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Periodico

Guida alla Contabilità & Bilancio Edizione del 21 dicembre 2010, n. 23 pag. 14


Guida alla Contabilità & Bilancio Edizione del 29 marzo 2011, n. 6 pag. 41

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