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Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2013 alle ore 06:45.

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A CURA DI
Antonio Tomassini
Sanzioni soft da subito per chi omette gli investimenti e le attività detenute all'estero nel quadro RW e alleggerimento degli obblighi dichiarativi. Sono le modifiche apportate dalla legge europea (approvata definitivamente dal Parlamento il 31 luglio scorso e attesa per domani in «Gazzetta Ufficiale») al Dl 167/1990 sul monitoraggio fiscale.
Lo «sconto»
In seguito alle esortazioni della Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono ora maggiormente aderenti al principio di proporzionalità. La mancata indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero non sarà più sanzionata in misura che va dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, più la confisca di beni di corrispondente valore, ma in misura che può variare dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca (misura che invero era risultata di rara applicazione). Inoltre, viene prevista l'applicazione della sola sanzione di 258 euro per sanare la violazione qualora la dichiarazione comprensiva delle indicazioni in parola venga presentata entro i 90 giorni dallo spirare del termine di presentazione. Un aggravio è previsto in caso di violazioni riferite ad attività ed investimenti in Paesi black list: la sanzione raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati.
In applicazione del principio del favor rei, valido anche per le sanzioni tributarie, il nuovo regime troverà applicazione anche per il passato, tranne che per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3, del Dlgs 471/1997). Quindi anche violazioni riferite a modelli Unico di precedenti periodi di imposta, ma ancora non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate con il nuovo più favorevole regime.
Gli intermediari
Le sanzioni a carico degli intermediari per la violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia andranno dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata. Si tratta delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio. Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall'Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.
Meno sezioni
La legge europea semplifica gli adempimenti dichiarativi riferiti al quadro RW. Sulla base della modifica dovrebbero essere eliminate le sezioni I (trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e la sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero), mentre dovrebbe restare la sezione II (consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria): semplificazione che impatterà solo da Unico 2014.
Scompare invece il riferimento al limite dei 10mila euro al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro. La conseguenza sembra, quindi, che dovrebbe essere dichiarato ogni importo. A meno che con la soppressione non si preveda un rimando al limite di 15mila euro contemplato dalla normativa antiriciclaggio. Un punto su cui sarà opportuno avere chiarimenti ufficiali.
Lo Statuto del contribuente porta a escludere l'operatività di nuovi adempimenti con scadenza anteriore a 60 giorni dalla legge che li prevede, quindi l'eventuale compilazione del quadro per importi inferiori ai 10mila euro e l'estensione ai titolari effettivi non dovrebbero valere per Unico 2013. Discorso diverso per le modifiche a favore del contribuente: l'eventuale mancata compilazione delle sezioni I e III difficilmente dovrebbe essere sanzionata in sede di controllo negli anni a venire.
Resta poi l'ancora di salvataggio della presentazione del quadro entro i 90 giorni pagando la sanzione di 258 euro. Per Unico 2013 il termine ultimo per sfruttare questa chance è il 30 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli esempi
01|LA CASA IN SPAGNA
Mario Bianchi omette la compilazione
del quadro Rw in Unico 2012 per la sua casa
in Spagna per un valore di 100mila euro.
Alla luce delle modifiche della legge europea ecco il confronto tra le sanzioni previste

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