Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2013 alle ore 06:45.

My24

Per individuare il valore delle attività finanziarie e patrimoniali occorre far riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione del valore di Ivafe e Ivie. Nel caso di cessione di attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, deve essere utilizzato il metodo Lifo per stabilire quale delle attività è detenuta nel periodo a cui si riferisce il quadro RW.
Al fine di evitare l'applicazione della ritenuta d'ingresso sui flussi finanziari in entrata dall'estero, i clienti dovranno presentare entro il 1° febbraio 2014 un'autocertificazione che, stante i requisiti di legge, esoneri dall'applicazione della nuova ritenuta.
L'esempio n. 7 contenuto nella circolare tratta il caso di una persona fisica residente in Italia che detiene il 26% di una società residente in un Paese non incluso nella white list. Quest'ultima società, a sua volta, detiene il 100% delle quote di un'altra società non residente in uno Stato white list. In tal caso la persona fisica residente in Italia, che viene considerata come il "titolare effettivo" di entrambe le società estere dovrà indicare nel proprio quadro RW: - il valore complessivo di tutti gli investimenti detenuti dalla prima società, indicando la relativa quota di partecipazione (26%); il valore complessivo dei conti correnti detenuti dalla seconda società.
Nel caso in cui la prima società estera fosse stata residente in un Paese incluso nella white list e non avesse detenuto quote in una società non inclusa nella white list ma unicamente investimenti quali obbligazioni e immobili, la persona fisica residente in Italia, titolare del 26% della società estera, avrebbe dovuto indicare unicamente il valore della partecipazione in quest'ultima, non essendo obbligato a indicare gli investimenti detenuti dalla società in cui detiene la partecipazione.
La circolare si pone in linea con l'obiettivo di affrontare il tema della regolarizzazione delle violazioni alla normativa in materia di monitoraggio fiscale in un'ottica di collaborazione tra il Fisco e il contribuente, tramite il totale pagamento dell'imposta dovuta e la mitigazione delle sanzioni, nel caso di specie con una riduzione fino al 50% del minimo previsto dalla legge. La norma a cui fa riferimento la circolare (articolo 7, decreto 472/1997) fa infatti riferimento a quei casi in cui si verifichino «eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta la notizia

TAG: Italia

Shopping24

Dai nostri archivi