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Questo articolo è stato pubblicato il 28 luglio 2014 alle ore 06:37.
L'ultima modifica è del 28 luglio 2014 alle ore 06:58.
PAGINA A CURA DI
Dario Deotto
Le violazioni legate al quadro RW devono essere riunite nel principio del cumulo giuridico delle sanzioni. E questo vale per tutti i tipi di violazioni, sia quelle relative al monitoraggio fiscale che quelle riguardanti l'imposta sugli immobili (Ivie) e sulle attività finanziarie fuori dall'Italia (Ivafe).
Le modifiche
Da quest'anno il quadro RW della dichiarazione dei redditi accoglie sia i dati per il monitoraggio delle attività all'estero che quelli necessari a individuare quanto dovuto per Ivie/Ivafe. Soprattutto in conseguenza di tale modifica procedurale, si può ritenere che quando vengono commesse più violazioni (quindi sia relative al monitoraggio fiscale che ai fini Ivie/Ivafe) legate alle attività detenute all'estero debba valere il principio del cumulo giuridico in base al quale trova applicazione un'unica sanzione (debitamente elevata) per più violazioni.
Peraltro, andrebbe considerato che lo stesso principio del cumulo giuridico delle penalità deve trovare applicazione anche quando entra in gioco la tassazione presuntiva sotto il profilo Irpef per le attività non dichiarate in violazione del monitoraggio fiscale (articolo 6 del Dl 167/1990), ora ampliata a tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria.
Del principio del cumulo giuridico delle penalità andrebbe attentamente tenuto conto anche con riferimento alla futura voluntary disclosure (così come delineato dall'atto Camera 2247 dopo gli emendamenti approvati dalla commissione Finanze).
L'applicazione
La disciplina del cumulo giuridico non è di facile comprensione. La norma (articolo 12 del Dlgs 472/1997) prevede l'applicazione di un'unica sanzione, debitamente elevata, nell'ipotesi di concorso formale e materiale, così come quando si commettono più violazioni che, nella loro progressione, tendono a pregiudicare la determinazione del tributo o di diversi tributi. La norma prevede poi l'applicazione di un'unica sanzione anche quando violazioni (sia formali che sostanziali) della stessa indole vengono commesse su più periodi d'imposta. La disposizione in esame, però, determina numerosi problemi applicativi. Per questo è stata necessaria una modifica normativa: il Dlgs 99/2000 ha affermato che, se più atti di irrogazione emanati dall'Agenzia contengono sanzioni diverse, l'ultimo atto deve tenere conto della sanzione unica (debitamente elevata) relativa a tutti i periodi d'imposta.
La norma ha anche stabilito – quasi per sancire il principio di unicità della sanzione – che se diversi atti di irrogazione hanno dato luogo a processi non riuniti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo deve rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle sanzioni derivanti dalle sentenze precedentemente emanate.
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