Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 07 marzo 2014 alle ore 06:43.

My24


La riforma dell'imposta di registro (disposta dall'articolo 10 del Dlgs 23/11, in vigore dal 1° gennaio) concerne precipuamente le compravendita, contratto traslativo a titolo oneroso per eccellenza. Ma anche per altri atti e contratti (permuta, divisione, conferimento in società, assegnazione ai soci, atti giudiziari) vi sono importanti conseguenze.
Vediamo di seguito il caso della permuta.
Permuta Registro/Registro
Trattandosi di un contratto che consta di due disposizioni tra di loro "incrociate" in modo inscindibile, la regola fondamentale della permuta posta in essere "fuori campo Iva" è che la base imponibile è data dal valore del bene il cui trasferimento provoca l'applicazione dell'imposta maggiore (articolo 43, comma 1, lettera b) del Dpr 131/1986).
Quindi, se due privati si scambiano un appartamento di 100mila euro (imposta 9 per cento = 9mila) con un terreno di 80mila euro (imposta 12 per cento = 9.600), si tassa il trasferimento del terreno, anche se è il bene permutato di minor valore.
Quanto alle imposta ipotecaria e catastale, la circolare delle Entrate 2/E del 21 febbraio 2014 riconosce che, a fronte del dettato dell'articolo 10, comma 3, del Dlgs 23/11, l'applicazione della nuova aliquota del 12 per cento provoca l'esenzione di questa permuta da bollo e tasse ipotecarie e il pagamento di una sola imposta ipotecaria fissa (di 50 euro) e di una sola imposta catastale fissa (di 50 euro); notandosi, a quest'ultimo riguardo, che l'imposta catastale è dovuta una sola volta, a differenza di quanto è accaduto fino al 31 dicembre 2013 (allora si pagavano due imposte catastali per il fatto che una permuta dà luogo a due volture in Catasto).
Permuta Iva/Iva
Nel caso di permuta imponibile a Iva da ambo i lati (l'impresa Alfa cede all'impresa Beta un'area edificabile a fronte della cessione, da Beta ad Alfa, di appartamenti appena costruiti), ognuno di questi trasferimenti sconta l'Iva sua propria (il 22 per cento quanto all'area e il 10 per cento quanto agli appartamenti); si pagano anche l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie. L'imponibilità a Iva genera, per alternatività (articolo 40 del Dpr 131/86), l'abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, come segue:
a) euro 200 per il registro (si paga una sola imposta in virtù del principio di "assorbimento" di cui al predetto articolo 43 del Dpr 131/1986);
b) euro 400 per imposta catastale (si pagano due imposte fisse, perché due sono le volture da effettuare in Catasto, e ciò a seguito della discussa circolare numero 8/E del 13 febbraio 2007, che innovò quanto in precedenza si praticava e cioè il pagamento di una sola imposta fissa in ossequio al principio di "assorbimento" sopra menzionato).
Quanto alla imposta ipotecaria, se fino al 31 dicembre scorso se ne è sempre pagata una sola (come riconosciuto nella predetta circolare 8/E del 2007, essendo una sola la trascrizione da eseguirsi per la permuta e comunque valendo il principio di "assorbimento" proprio dei trasferimenti in permuta), oggi la circolare numero 2/E ne pretenderebbe due: ma senza motivare alcunchè sul punto e senza che nulla sia cambiato a livello di normativa applicabile.
Permuta Iva/Registro
In questo caso ogni trasferimento sconta la sua propria imposta (si pagano anche bollo e tasse ipotecarie): Iva da un lato, imposta di registro proporzionale dall'altro. Quest'ultima dovrebbe assorbire (in forza dell'articolo 43 del Dpr 131/86) l'imposta fissa di registro dovuta per il trasferimento soggetto a Iva (invece la circolare numero 2/E ne pretende sorprendentemente il pagamento).
Quanto poi alle imposte ipotecaria e catastale, la circolare 2/E, ne indica quattro (mentre ne parrebbero dovute tre):
- l'imposta ipotecaria di 200 euro (o del 3 per cento, se si tratta di beni strumentali) quanto al trasferimento Iva e di 50 euro quanto al trasferimento soggetto a registro (ma quest'ultima dovrebbe essere assorbita nella prima);
- l'imposta catastale di 200 euro (o dell'1 per cento, se si tratta di beni strumentali) quanto al trasferimento Iva e di 50 euro quanto all'altro trasferimento: qui, essendo due le volture, due debbono essere anche le imposte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi