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Questo articolo è stato pubblicato il 23 settembre 2012 alle ore 08:18.

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Sono tutti importanti i dati da indicare nelle dichiarazioni dei redditi ma alcuni comportano sanzioni doppie o sproporzionate rispetto alle regole generali illustrate qui a fianco. A cominciare dalle locazioni: se non vengono dichiarati (o indicati in misura inferiore) gli affitti delle abitazioni, vanno raddoppiate le tipiche sanzioni applicabili per gli altri tipi di reddito. Quindi, per l'omessa indicazione del canone - a cui si può rimediare con Unico entro il 1° ottobre e dopo con dichiarazione integrativa e sanzione - si applica la sanzione dal 240% al 480% dell'imposta dovuta, con un minimo di 516 euro (non quella dal 120% al 240%, con un minimo di 258 euro), mentre se il canone viene indicato in misura inferiore a quanto accertato, la sanzione prevista solitamente nella misura dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (si veda la tabella a lato), varia dal 200% al 400% (circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, paragrafo 9.2).
Quadro RW
Sono molto elevate anche le sanzioni per la mancata compilazione del modulo RW, considerato che si tratta di un quadro di puro monitoraggio e che la sua omissione da Unico non incide direttamente sul pagamento delle imposte. La sanzione per l'omessa compilazione della consistenza al termine del periodo d'imposta (sezioni II) o dei vari trasferimenti effettuati nell'anno da, verso e sull'estero (sezione III) varia tra il 10% e il 50% del valore non indicato. Per la parte relativa alla consistenza è prevista anche la «confisca di beni di corrispondente valore», il quale, secondo la norma di comportamento Aidcec n. 185/2012, dovrebbe essere riferito «all'ammontare della sanzione amministrativa applicabile».
Secondo la norma di comportamento Aidcec n. 185 di agosto 2012, inoltre, per sanare la mancata compilazione del modulo RW (sezione II e II) è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa con il quadro compilato «entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria», pagando la consueta sanzione prevista per le integrative, pari a 258 euro (articolo 8, penultimo periodo del comma 1 del Dlgs 471/1997) e non anche quella proporzionale dal 10% al 50% del valore non indicato. I 258 euro possono essere ridotti a un ottavo (32 euro), con il ravvedimento operoso se l'integrazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. L'eventuale sanatoria spontanea consente di evitare la confisca.
Secondo le Entrate, però, nonostante l'invio dell'integrativa è dovuta anche la sanzione proporzionale dal 10% al 50% degli importi non indicati (circolare 49/E del 2009, risposta 10.1), seppur ridotta all'1,25% (1/8 del 10%), se il pagamento spontaneo avviene entro la scadenza della dichiarazione dell'anno successivo (circolare 11/E del 2010, paragrafo 3.2)
Per l'Aidcec, invece, al modulo RW si dovrebbero applicare le stesse regole previste per l'integrazione dei costi black list nel modello Unico (sanzione di 258 euro, ridotta con ravvedimento operoso). Senza la correzione del modello con l'integrativa, infatti, la mancata indicazione dei costi black list è punita con sanzioni del 10% delle spese non indicate (minimo di 500 euro e massimo di 50.000 euro).
Il consolidato
Un'altra eccezione interessa i gruppi societari, dove la mancata indicazione dei dati del cessionari e degli importi delle eccedenze di Ires cedute a società del gruppo è sanzionata con il pagamento di 2.065,00 euro.
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Il quadro generale
GLI ERRORI
LE CONSEGUENZE E I RIMEDI
VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI
Errori, omissioni o «violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo»
Sanatoria con integrativa a favore
Non sono applicabili sanzioni, trattandosi di errori meramente formali . È possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine previsto «per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» senza dover pagare sanzioni
VIOLAZIONI FORMALI CHE OSTACOLANO L'ACCERTAMENTO
Errori, omissioni o violazioni che arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, anche se non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
Sanatoria con integrativa
È possibile presentare una dichiarazione integrativa a sfavore (per errori formali) entro il termine di accertamento del periodo di imposta pagando 258 euro, ridotti a 32 se la si fa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o a 25 se si procede entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione originaria

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 471
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO I - Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto CAPO III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

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