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Questo articolo è stato pubblicato il 23 gennaio 2012 alle ore 16:53.

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Tango bond, una chance per evitare la prescrizioneTango bond, una chance per evitare la prescrizione

Poter riavere ancora tutto o parte di quei soldi persi per aver investito (più esattamente essere stato sollecitato nel farlo) nei bond Argentina.
Una speranza, questa, che molti piccoli investitori hanno avuto fino allo scorso dicembre. Secondo una tesi prevalente, infatti, per interrompere la prescrizione decennale per responsabilità contrattuale della banca che aveva venduto i bond, si poteva agire entro il 23 dicembre 2011 in quanto esattamente dieci anni prima (la prescrizione contrattuale è appunto decennale), il 23 dicembre del 2001, veniva dichiarato il default dell'Argentina.

In realtà, questo orientamento giurisprudenziale non sembra l'unico. «Intanto sulla prescrizione è bene fare una precisazione – spiega David Apolloni, avvocato del Foro di Perugia che segue molti casi in tutta Italia –: in presenza di nullità, quale ad esempio la mancanza del contratto quadro, siamo di fronte a un diritto che non si prescrive. Ma va segnalato un orientamento giurisprudenziale che sta trovando consenso secondo il quale il termine di prescrizione non può essere legato a una generale dichiarazione di insolvenza, quindi nel caso dei bond argentini dicembre 2001, ma all'indicazione da parte della repubblica argentina della messa fuori mercato dei titoli, gennaio 2005». Questa tesi fatta propria dal tribunale di Novara, nella sentenza del 15 novembre 2010 numero 1.062, e ribadita nuovamente nel 2011, con la sentenza del 3 giugno 2011 numero 457/2011, parte dal presupposto che il cliente raggiunge una sufficiente certezza della verificazione del danno soltanto con l'offerta pubblica di scambio del gennaio 2005. Infatti, da quella data viene reso noto: «Che l'Argentina ha annunciato che non intende riprendere i pagamenti per nessuna serie di obbligazioni esistenti in circolazione dopo la conclusione dell'offerta di scambio e dell'invito globale (prospetto informativo dell'Ops)». Pertanto solo da quel momento, gennaio 2005, può ritenersi acquisita nei risparmiatori la conoscenza del danno patito e quindi la non rimborsabilità dei titoli.

«È un cambiamento di orientamento molto importante – gli fa eco il collega Michele Funi, avvocato coinvolto in molte cause legate ai Tango Bond in Friuli – prima dell'Ops del 2005, il default era noto solo ufficiosamente. Per cui, secondo il tribunale, la prescrizione del diritto decorre solamente da quando il danneggiato ha piena consapevolezza dell'evento. Si tratta di un contenzioso avviato nei confronti della Consob quale organo di vigilanza, ed è questo il motivo per cui si fa riferimento a responsabilità extracontrattuale (ex art. 2.043), con termine di prescrizione quinquennale; le azioni contro le banche, invece, per oramai pacifica giurisprudenza, si prescrivono in 10 anni, essendo fondate su responsabilità contrattuale. Comunque, il principio di diritto relativo alla decorrenza del termine di prescrizione dal 2005 mi sembra interessante, resta da vedere se l'orientamento sarà confermato dalla Cassazione». «E, nello stesso senso – aggiunge ancora Apolloni – si è espresso anche il tribunale di Lucca». Dunque, la prescrizione decennale si compirebbe nel 2015; ecco perché è opportuno invitare i risparmiatori che non l'avessero ancora fatto a inviare la lettera alla banca che ha venduto i titoli per interrompere la prescrizione.

Ma non è solo questa la novità che interessa i possessori di Tango bond. Dopo 10 anni in molti tribunali si sono formati uffici specializzati e la materia ha oggi una base molto ampia di sentenze sulle quali ragionare. «Si sta formando un consolidato orientamento giurisprudenziale, (tribunale di Roma e Napoli) – aggiunge ancora Apolloni –, secondo il quale le cedole percepite dai clienti non debbono essere restituite alla banca e computate nel calcolo del risarcimento del danno, poiché il cliente era in buona fede nel momento in cui aveva percepito le cedole. E molte banche evitano le cause e sono disposte a transare quando l'investimento non supera i 15mila euro». Quindi, gli esperti consigliano a chi ha investito importi di piccola entità di inviare la lettera alla propria banca.

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