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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2014 alle ore 08:18.

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MILANO
Dieci punti per migliorare la voluntary disclosure e raggiungere l'obiettivo di un rientro dei capitali massivo, "ragionevole" e che, tra l'altro, non espanda i suoi effetti oltre il contribuente "pentito e collaborante" con il Fisco.
In attesa che gli emendamenti all'ormai abbandonato Dl 4/14 – in scadenza il prossimo 29 marzo – prendano forma nei progetti di legge già depositati, dal convegno organizzato ieri dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con Unione fiduciaria emergono le prime proposte operative.
Secondo il consigliere segretario del Cnf, Andrea Mascherin, «la questione centrale è come rendere credibile un'operazione su cui lo Stato punta per acquisire risorse finanziarie aggiuntive. Il Cnf lavorerà a un documento con soluzioni tecnico-giuridiche specifiche», ha anticipato Mascherin. «Delicati» per Antonio Damascelli, della commissione del Cnf per le questioni tributarie sono «i risvolti penali che prevedono un travaso degli elementi presuntivi a fini fiscali, tratti dalla procedura amministrativa di "emersione", nel processo penale per evasione, fatta eccezione per isolate ipotesi di esclusione della punibilità».
Sui punti critici della «collaborazione volontaria» per la riemersione del nero esterovestito, Unione fiduciaria ha invece già presentato un ventaglio di proposte, una sorta di work in progress rispetto all'audizione della scorsa settimana in Commissione finanze. Proposte che partono dall'opportunità di prevedere una fase preliminare di contraddittorio in forma anonima (no-name) tra il consulente e l'Agenzia, fase che non è stata applicata nemmeno nel periodo di lancio in prassi della voluntary (dal luglio dello scorso anno). Problemi aggiuntivi riguardano l'ampio spettro delle attività da riemersione, che abbraccia tutto ciò che va dichiarato in RW, dai conti correnti ad azioni, obbligazioni, derivati, polizze, gioielli, immobili, opere d'arte e barche. La cosidetta "vd", inoltre, non consente un reale contradditorio perché, se il contribuente decide di contestare gli importi, perde i benefici della disclosure. Tra le pieghe della circolare 38/E 2013 – data di avvio di fatto del programma "voluntary" – Lussemburgo (una delle casseforti più gettonate dagli italiani) compare impropriamente nella black list. Secondo Unione fiduciaria, un aspetto critico è la mancata copertura per i reati di omesso versamento e di sottrazione fraudolenta alle imposte, oltre che per i reati societari prodromici (falso in bilancio) e per il riciclaggio. Resta da disinnescare poi l'"effetto domino" (inutilizzabilità, a carico di terzi dei dati da altrui "vd") e da chiarire che la copertura opera anche per i reati commessi in qualità di legale rappresentante di società o enti. Infine, segnala Unione fiduciaria, è necessario trovare nella futura legge chiarimenti sull'applicabilità del cumulo giuridico/continuazione agli atti di contestazione per violazioni del quadro RW riferite a più annualità d'imposta.
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