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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2013 alle ore 06:46.

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La voluntary disclosure è destinata ad uscire rapidamente dalla fase sperimentale per diventare una procedura standard, come avviene negli altri Paesi a fiscalità evoluta e come auspicato anche dall'Ocse.
Le leggi vigenti sono già adatte a consentire al contribuente di autodenunciarsi pagando, senza sconti, tutte le imposte evase ed ottenendo l'applicazione di una sanzione ridotta in considerazione del suo atteggiamento collaborativo. Esiste infatti la possibilità di "rottamare" sia i processi verbali di constatazione (articolo 5 bis del Dlgs n. 218/1997) sia gli atti di contestazione delle sanzioni (articolo 16, comma 3 del Dlgs n. 471/1997) che saranno emanati dagli uffici in seguito alla denuncia spontanea del contribuente.
Inoltre, la legge (articolo 7, comma 4, Dlgs n. 471/1997) prevede la possibilità degli Uffici di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo qualora sia manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo cui la sanzione si riferisce e la sanzione (caso tipico delle sanzioni sul modulo RW).
Si attendono, però, disposizioni specifiche che formalizzino l'applicazione della riduzione a metà delle sanzioni minime in caso di voluntary disclosure e rendano non punibili i reati tributari (meno gravi) di infedele od omessa dichiarazione, ferma restando la punibilità delle dichiarazioni fraudolente, della falsa fatturazione e della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Un ruolo fondamentale nella procedura è affidato al professionista che non ha, nel caso, solo la funzione di consulente, ma deve vestire i panni del "verificatore fiscale". È probabile, del resto, che la richiesta di adesione al programma sia firmata non solo dal contribuente, ma anche dal professionista, a quale viene accollato l'onere di ricostruire le attività detenute nei periodi accertabili, accertando l'origine e la natura dei flussi per definire il regime tributario e gli effettivi beneficiari dei redditi.
Questa attività potrebbe richiedere molto tempo in quanto una richiesta di ammissione potrebbe comprendere più conti, dossier o altre attività con più titolari o delegati ad operare sul rapporto, spesso occultati attraverso soggetti interposti.
La richiesta di ammissione è presentata all'Ucifi competente in base alla residenza del richiedente. Si prevede che, a regime, le sanzioni sul modulo RW saranno liquidate dall'Ucifi, mentre quella delle imposte e delle relative sanzioni sarà demandata agli uffici provinciali. Considerato che negli estratti conto delle banche estere mancano gli elementi necessari per determinare analiticamente i redditi di natura finanziaria imponibili in Italia deve essere ammessa la determinazione presuntiva del reddito ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 167/1990 (applicando ai capitali non indicati nel modulo RW il tasso di riferimento Bce medio dell'anno), che tra l'altro, il più delle volte fa emergere imponibili maggiori dei redditi effettivi. Non è, però, escluso che la modulistica in corso di formazione, richieda una analisi del reddito in relazione ai vari regimi fiscali applicabili (imposta sostitutiva o ritenuta del 12,5% del 27% del 20% oppure tassazione ordinaria), con dettagli riguardo alla norma applicabile per ciascuna categoria di reddito, ecc. Per i conti di minor importo, che pare siano numerosissimi, lo sforzo documentale rischia di diventare sproporzionato.
Gran parte delle sanzioni saranno dovute per il modulo RW. La sanzioni minima per le attività detenute in paesi black list ridotta alla metà, è del 2,5% fino al 2007 e 3% dal 2008. In sede di definizione dell'atto di contestazione i benefici del cumulo giuridico (applicazione di un'unica sanzione pari a quella più alta aumentata dalla metà a tre volte) sono neutralizzati - salvo intervento del legislatore - dal fatto di dover versare non meno di un terzo dei minimi edittali. In pratica la sanzione non potrà scendere sotto il terzo del 2,5% dei capitali non indicati nella sezione II del modulo RW negli anni 2003-2007 e del 3% di quelli non indicati fra il 2008 e il 2011).
Le sanzioni per le imposte saranno riducibili, in caso di adesione al verbale di constatazione, ad un sesto di quelle irrogate. A questo proposito si deve ricordare che le sanzioni minime per l'omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero (articolo 1, comma 3, Dlgs n. 471/1997) sono pari al 100% delle imposte evase aumentate di un terzo(133,33%) e dal 2008, se le attività sono detenute in un Paese compreso nella black list italiane (come Svizzera, Lussemburgo o Montecarlo), la sanzione minima è elevata al 200% (articolo 12 Dl n. 78/2009).
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