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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2012 alle ore 06:37.

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Chi non ha pagato l'Imu ha un anno di tempo per il ravvedimento operoso. Attenzione, però, ad arrivare prima che il Comune scopra la violazione: dopo, infatti, non sarà più possibile usufruire delle sanzioni ridotte e neppure dello sconto a un terzo previsto per l'adesione al l'accertamento.
Chi adempie in modo spontaneo, ma in ritardo, deve versare, oltre al tributo, le sanzioni del 3% se paga entro un mese dalla scadenza originaria e del 3,75% se paga entro un anno (articolo 13 del decreto legislativo 472/97). Alla sanzione ridotta si devono poi aggiungere gli interessi legali del 2,5% su base annua, non quelli moratori deliberati dall'ente. Mentre chi paga entro 15 giorni dalla scadenza ha la chance del ravvedimento sprint (si veda il servizio a fianco). I versamenti "tardivi" fatti dal 3 al 18 luglio sconteranno invece la sanzione del 3%, mentre per quelli successivi la sanzione sarà del 3,75%, oltre agli interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo.
Si tratta di misure premiali particolarmente vantaggiose, che spingono il contribuente a mettersi in regola spontaneamente. Ed è consigliabile sfruttare l'occasione, anche per evitare di incorrere nelle sanzioni del 30% in caso di accertamento del Comune. Il "pentimento" del contribuente deve infatti precedere la constatazione della violazione, o l'inizio di attività istruttorie rese formalmente note. Quindi il Comune potrebbe bloccare il ravvedimento con una semplice richiesta di chiarimenti circa il mancato pagamento. In questo caso si applicherà la sanzione del 30% dell'importo non versato, a cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori fissati dall'ente nei limiti di tre punti di differenza rispetto al tasso legale (articolo unico, comma 165, della legge finanziaria 2007), quindi fino al 5,5% annuo. Così, se l'ente effettuasse l'accertamento a distanza di poco più di un anno, il contribuente si ritroverebbe a pagare l'imposta maggiorata di oltre il 35% (il 30% più al massimo il 5,5%).
Sono sanzioni che non si possono ridurre a un terzo poiché lo sconto previsto in caso di "adesione" del contribuente non si può applicare all'omesso o al tardivo versamento ma solo al l'omessa o infedele dichiarazione. D'altronde, l'impossibilità di aderire all'accertamento per omesso o ritardato pagamento ha una ragione di fondo: si tratta di un illecito così "certo" sotto il profilo dell'esigibilità da parte dell'ente impositore da non rientrare tra quelli ammessi alla definizione agevolata pagando un terzo della sanzione irrogata.
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